I fumi molesti fanno sempre (o quasi) male ai vicini.
Importante pronuncia della Suprema Corte di cassazione in materia di tollerabilità delle immissioni provenienti da attività produttive contigue, violazione sanzionata dall’art. 674 cod. pen.: qualora non sia stato predeterminato dalla legge il limite di tollerabilità delle immissioni, si deve considerare il criterio della stretta tollerabilità e non quello della normale tollerabilità (art. 844 cod. civ.), valutato secondo le condizioni ambientali del sito. Pertanto, “nel caso in esame, non esistendo disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori, è incensurabile il ritenuto superamento della stretta tollerabilità delle emissioni odorose provocate dall’attività esercitata dall’imputato in luogo abitato alla stregua delle acquisite testimonianze, valutate con adeguata motivazione” (Cass. pen., sez. III, 4 maggio 2012, n. 16670). Continua a leggere…

















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