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Proposta di legge regionale per il parco di Tuvixeddu, luci (poche) e ombre (tante).


Cagliari, Tuvixeddu, atti di vandalismo su tombe puniche

 

Una novità nel vivace panorama delle sorti del Colle di Tuvixeddu (Cagliari), l’area sepolcrale punico-romana più importante del Mediterraneo. Alcuni consiglieri regionali del centro-sinistra (Uras, G. Diana, Porcu, Salis, Sechi, di P.D., Sel e I.d.V.) hanno presentato una proposta di legge per giungere all’istituzione di un parco esteso per l’intero Colle (50 ettari).  Previsto uno stanziamento di 90 milioni di euro in tre anni (2012-2014).

Ad un esame rapido, la finalità è comunque positiva (realizzare il parco), ma appaiono elementi di grande, per non dire enorme, perplessità.

Che bisogno c’è di istituire un “ente parco”, un “comitato direttivo” e un “comitato scientifico”, prevedere la figura di un “direttore” con i connessi compiti di pianificazione, gestione, vigilanza?  E il coinvolgimento della Provincia di Cagliari?  A che titolo, visto che l’intera area è compresa nel territorio comunale cagliaritano?

Le funzioni previste sono quelle che deve svolgere ordinariamente il Comune di Cagliari – che non può che essere il proprietario e il gestore del parco – e la Soprintendenza per i beni archeologici di Cagliari, deputata per legge alla difesa del patrimonio archeologico.  

Si vogliono creare doppioni per trovar posto a qualcuno?  Non sono proprio i tempi giusti e non è aria.

Per non parlare del previsto stanziamento triennale di ben 90 milioni di euro da trarre da un bilancio regionale in grave sofferenza, in un momento di pesantissima crisi economico-sociale e come ampiamento certificato dalle verifiche annuali della Corte dei conti.

30 milioni di euro all’anno, quando i trasferimenti statali per tutti i 23 parchi nazionali ammontano a soli 25 milioni di euro all’anno (2011).

A cosa dovrebbero servire questi importi di denaro pubblico? Alle acquisizioni dei terreni dalle Imprese immobiliari oggi titolari?      Con il completamento della definizione dell’area tutelata dal piano paesaggistico regionale (P.P.R.) mediante l’intesa Regione – Comune – Ministero per i beni e attività culturali già prevista e il successivo adeguamento del piano urbanistico comunale al P.P.R. quelle aree avranno un valore economico molto inferiore a quello precedente. Se sarà seguita una procedura corretta, gli importi saranno molto più contenuti di quanto si possa pensare.

Gruppo d’Intervento Giuridico e Amici della Terra

 

 

Cagliari, Tuvixeddu, foto aerea

da La Repubblica on line, 17 febbraio 2012

Tuvixeddu, legge per il parco, la proposta arriva in Regione. Cinquemila firme per la realizzazione di un’area paesaggistica – archeologica. Secondo il progetto presentato da cinque esponenti del centrosinistra 30 mln di euro verranno stanziati per gli eventuali espropri delle aree edificate: http://www.repubblica.it/ambiente/2012/02/17/news/tuvixeddu_legge_proposta-30051567/  

 

Cagliari, Tuvixeddu, interno tomba punica

da La Nuova Sardegna, 18 febbraio 2012

Tuvixeddu, avanti con il parco. Proposta di legge regionale di Sel, Pd e Idv: un fondo da 30 milioni di euro. Stefano Ambu

CAGLIARI. Un altro passo avanti verso il parco di Tuvixeddu: la petizione popolare presentata nei mesi scorsi da Legambiente è diventata vera e propria proposta di legge. A sostenerla ci sono Sel, Pd e Idv. Le regole sono chiare: gestione dell’area verde affidata al Comune di Cagliari e trenta milioni come fondo per iniziare, espropri compresi.   Non solo Municipio: accanto all’amministrazione di via Roma ci dovrebbero essere anche Provincia e Comitato scientifico. La proposta di legge entra nei dettagli prevedendo una copertura finanziaria per un periodo di tre anni: Per far decollare il parco servono trenta milioni di euro. Un malloppo che dovrebbe essere usato per due terzi per gli espropri delle aree edificabili e degli immobili. Il resto servirà alla organizzazione delel attività del parco e naturalmente alla gestione.  La proposta di legge è composta da trentaquattro articoli. Il parco di Tuvixeddu si estenderà per circa cinquanta ettari: la perimetrazione coincide con la mappa già tracciata dal vincolo paesaggistico del 1997, da quello archeologico dell’anno prima e e dal Ppr del 2006. per «Due anni fa il Consiglio ha approvato un ordine del giorno in cui la Giunta era impegnata a preparare un progetto di legge per l’acquisizione al patrimonio pubblico di Tuvixeddu – ha detto l’esponente di Sel, Luciano Uras – ma che doveva anche contenere una disposizione in cui Stato e Regione avrebbero dovuto prevedere uno stanziamento a questo scopo». Secondo il capogruppo del Pd, Giampaolo Diana, «c’è un contenzioso che dura da troppo tempo. Finora è stata esercitata, quando è andata bene, una tutela passiva, mentre ne serve una attiva mettendo fine al contenzioso, anche perchè è una proposta di legge aperta che non deve produrre contenziosi». Un parco in cui il Comune di Cagliari dovrà recitare un ruolo molto importante. «Se consideriamo l’area di valore inestimabile e inalienabile, siamo disposti a mettere le risorse per eventuali possibilità di risarcimenti e acquisizioni, non foss’altro per accelerare i processi – ha spiegato il primo cittadino Massimo Zedda – si può decidere di andare ad uno scontro che avrebbe solo l’effetto di rallentare. Nel frattempo abbiamo riattivato i lavori dell’area archeologica e del parco. Più saranno i visitatori dell’area, che verrà aperta al pubblico a fine aprile per la settimana della cultura, più crescerà un sentimento di attaccamento al parco». Il presidente di Legambiente, Vincenzo Tiana, ha aggiunto che «ci siamo stancati di star dietro ai ricorsi giudiziari, vorremmo che tutte le aree inedificate diventino un grande parco». Ora la parola al Consiglio regionale.

 

 

Tuvixeddu, tomba di Rubellio, interno in degrado

 

Ecco la proposta di legge.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N.

presentata dai Consiglieri regionali
URAS, DIANA Giampaolo, SALIS,  PORCU, SECHI

il 16 Febbraio 2012

Istituzione del Parco Paesaggistico – Archeologico

di Tuvixeddu-Tuvumannu a Cagliari

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proposta di legge

RELAZIONE DEL PROPONENTE

La presente proposta di legge intende disciplinare la gestione del complesso paesaggistico e  culturale sito al centro della città di Cagliari, al fine di garantirne la conservazione e la valorizzazione di un compendio che da decenni è oggetto di studi e proposte di tutela a livello regionale e nazionale. E’ importante sottolineare che le due università di Cagliari e Sassari, le associazioni culturali ed ambientaliste ed eminenti studiosi, hanno espresso da tempo una posizione netta sulla eccezionale rilevanza paesaggistica, storico – archeologica e, pertanto, sulla improcrastinabile necessità di imporre una rigorosa tutela del Colle di Tuvixeddu e Tuvumannu a Cagliari. Alla luce quindi dell’ordine del giorno, approvato nel 2010 dal Consiglio Regionale, è stata elaborata la presente proposta tenendo conto anche delle indicazioni della L.R. 14/2006  (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura).

La presente proposta di legge si articola in sei titoli.

IL TITOLO I-DISPOSIZIONI GENERALI PARCO PAESAGGISTICO ARCHEOLOGICO, definisce le finalità cui si ispira l’istituzione del parco e stabilisce la relativa delimitazione territoriale.

Art. 1.  Istituzione 

Si richiamano le disposizioni sulla base delle quali la Regione ha competenza per poter istituire il parco, considerata la grande importanza dell’area. Esiste una tutela passiva dovuta ai vincoli paesaggistico ed archeologico non sufficiente a salvaguardare il sito per cui è opportuno attivare uno strumento attivo di gestione con l’istituzione del Parco.

La Regione autonoma della Sardegna persegue la tutela, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale della Sardegna quale fattore di crescita civile, sociale, economica e significativa componente della civiltà e dell’identità del popolo sardo, nonché della specialità nel contesto delle culture regionali del Mediterraneo ed europee.

La Regione esercita le funzioni di tutela e valorizzazione dei beni culturali ad essa attribuite dalla Costituzione, dalle intese ai sensi del comma 3 dell’articolo 118 della Costituzione, dall’articolo 10 della Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, dallo Statuto speciale per la Sardegna e successive norme di attuazione, dal decreto legislativo n. 42 del 2004 e le funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione generale e valutazione in materia di beni, istituti e luoghi della cultura degli enti locali o ad essi affidati secondo le modalità previste dalla Legge regionale 20 settembre 2006 n. 14. In particolare  promuove e coordina progetti per la valorizzazione dei beni culturali, l’organizzazione delle connesse attività, l’allargamento delle capacità e delle competenze di fruizione culturale.

In applicazione dei principi e delle norme di cui ai commi precedenti è istituito il Parco Paesaggistico – Archeologico di Tuvixeddu-Tuvumannu a Cagliari, che nel proseguo per brevità si chiamerà Parco, per il suo valore fondante del paesaggio storico della città, in quanto la percezione paesaggistica originaria del “luogo” è legata al “sistema dei colli” e per l’importanza archeologica di valenza internazionale. Il nucleo paesaggistico – culturale del Parco è costituito dalla più grande necropoli con tombe a camera di epoca punica nota al mondo e connessa alla città fenicia di KRLY, estesa sulle rive della laguna di Santa Gilla. Sul colle è presente, inoltre, una necropoli romana monumentale, con tombe a camera, un importante sistema insediativo rupestre di età altomedievale e un articolato sistema minerario.  L’area è attualmente tutelata dal vincolo archeologico del 1996, dal Vincolo paesaggistico del 1997, dal Piano paesaggistico regionale del 2006 e dal riconoscimento di bene culturale come attestazione dell’attività mineraria.

Art. 2.  Vengono esplicitate le finalità dell’istituzione rivolte alla salvaguardia e valorizzazione del compendio paesaggistico.

Il Parco ha finalità di tutela, di conservazione e di valorizzazione del complesso dei beni culturali, archeologici, ambientali e paesaggistici del sistema collinare Tuvixeddu-Tuvumannu nella città di Cagliari ed in particolare persegue:

-la tutela, la conservazione e la salvaguardia degli interessi culturali, storico-archeologici e paesaggistico-ambientali;
– la valorizzazione dei beni archeologici, ambientali e paesaggistici a fini didattico – ricreativi:
– la promozione anche a fini turistici di tutte le iniziative e gli interventi adeguati allo sviluppo delle risorse del sito e più in generale per assicurarne la fruizione ed il godimento pubblico;

– la promozione di incontri e accordi di cooperazione con località di rilevanza storica e  archeologica dell’area mediterranea, caratterizzate da presenze archeologiche simili;

– creazione di un polo internazionale di studi  sulla salvaguardia, studio e fruizione di siti archeologici urbani pluristratificati;

– la promozione di opportune intese con le competenti Soprintendenze per favorire le  opere di scavo e di ricerca archeologica nonché di restauro, sistemazione, conservazione e valorizzazione delle emergenze paesaggistiche, monumentali e archeologiche.

Art. 3. La delimitazione del Parco è stata effettuata con il principio di  comprendere tutte le aree libere nel colle Tuvixeddu-Tuvumannu.

Si estende nel Comune di Cagliari secondo la delimitazione  indicata nella cartografia di cui all’allegato A. Il perimetro del Parco può subire variazioni ove se ne ravvisi l’opportunità in seguito a nuove scoperte archeologiche, nonché per maggior tutela dell’ambiente e del paesaggio consolidato del Parco.

Il TITOLO II-ORGANIZZAZIONE DEL PARCO, individua il soggetto titolare della gestione e ne disciplina gli organi.

Art.5  Gestione del Parco: Comune di Cagliari e Amministrazione Provinciale di Cagliari

Il parco è compreso integralmente nel Comune di Cagliari il quale ha competenza urbanistica primaria. Pertanto si propone che la  gestione del Parco sia affidata al Comune di Cagliari il quale la esercita di concerto con l’Amministrazione Provinciale di Cagliari alla quale si vuole affidare il ruolo di rappresentanza degli interessi sovra comunali,  nell’ambito delle norme sulla gestione dei servizi pubblici.

Sono organi di gestione:

a)  il Presidente nella persona del Sindaco del Comune di Cagliari;

b)  il Comitato Direttivo;

c) il Direttore;

Art. 6   Statuto del Parco

Lo Statuto detta norme, in conformità alla presente legge, in materia di nomine, designazioni, attribuzioni dei poteri, funzionamento, compensi e rimborsi degli organi dell’Ente di gestione, nonché di organizzazione dei servizi del Parco. Lo schema di Statuto, approvato dalla Giunta Regionale, sarà   deliberato entro sei mesi dal Comune di Cagliari, sentita  l’Amministrazione Provinciale di Cagliari.


 Art.7 Presidente del Parco

Il Presidente del Parco ha la legale rappresentanza dell’Ente di gestione, ne coordina l’attività, esercita le funzioni che gli siano delegate  e quelle non attribuite espressamente ad altri organi dalla legge.

Art.8  Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente del Parco ed è composto da altri due componenti, di cui uno in rappresentanza del Comune di Cagliari ed uno dell’Amministrazione Provinciale di Cagliari. Il Comitato Direttivo nomina il Direttore del Parco.

Art.9  Direttore del Parco

Il Direttore del Parco è nominato dal Comitato Direttivo con contratto di diritto privato, stipulato per non più di cinque anni.  Può essere nominato Direttore anche un dipendente di  enti pubblici che sia comandato o distaccato.

 Art. 12  Comitato scientifico

Il Comitato Direttivo istituisce un Comitato scientifico comprendente esperti nelle materie di archeologia, urbanistica, paesaggio, ambiente, architettura, geologia, discipline socio-economiche e discipline turistiche

Art.14 Servizi e personale del Parco

Per il perseguimento dei propri fini il Parco si avvale della propria struttura tecnico – amministrativa dipendente dal direttore.

Art.15  Sede del Parco

La sede legale del Parco è stabilita dal Comune di Cagliari di concerto con l’Amministrazione Provinciale di Cagliari

Il TITOLO III-PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DEL PARCO, disciplina gli strumenti e le procedure di programmazione e di gestione delle attività del parco.

Art.16 Attuazione delle finalità del Parco

Le finalità di cui all’articolo 2 sono attuate  attraverso il Piano del Parco e il Programma pluriennale di sviluppo.

Art.17  Piano del Parco: finalità e contenuti con la pianificazione generale del territorio

Il piano individua e definisce la destinazione d’uso del territorio e dei manufatti legalmente esistenti, nonché l’inserimento di tutti quegli elementi ritenuti indispensabili per una corretta e migliore fruizione del Parco.

Il Piano del Parco deve disciplinare specificatamente:

– l’organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di conservazione e di uso;

– i vincoli, le servitù, le destinazioni d’uso pubblico o privato e le relative norme di attuazione con riferimento alle varie aree o parti del piano;

– gli indirizzi, le prescrizioni e i vincoli da osservare nell’adeguamento del Piano urbanistico comunale, relativi alle aree comprese nel Parco;

– le categorie di opere pubbliche e private sottoposte a valutazione di impatto ambientale;

– la disciplina delle aree di rispetto comprese nelle fasce contermini al perimetro del Parco;

Il Piano suddivide il territorio del Parco, in base al diverso grado di espressione dei valori culturali ed alle esigenze gestionali, in:

a) zona I archeologica di tutela integrale

b) zona II paesaggistica di tutela integrale  

c) zona III ambientale attrezzata di tutela condizionata

Art.19 Piano del Parco: si prevede la sua efficacia giuridica per cui nell’area sostituisce il PUC

Il Piano del Parco nelle aree interessate dalla presente legge sostituisce automaticamente il Piano urbanistico comunale e ogni altro strumento di  pianificazione territoriale, generale o settoriale programmatico,  precettivo  ed attuativo.

Art.20  Regolamento del Parco

Il regolamento del Parco, in conformità alle previsioni del Piano di cui agli articoli precedenti, detta disposizioni per la miglior tutela del territorio e per il rispetto dei luoghi, disciplinando secondo tali criteri le attività consentite. In particolare il regolamento disciplina:

a) le procedure per la valutazione di compatibilità paesaggistica e dell’impatto ambientale delle attività e delle opere che possano produrre modificazioni nelle aree interessate;
b) le caratteristiche delle opere edilizie e stradali;

Art.21  Programma pluriennale di sviluppo del Parco

L’Ente di gestione predispone, entro un anno dalla sua costituzione, un programma di sviluppo pluriennale che disciplina le forme e le modalità di promozione e di agevolazione delle attività compatibili con le finalità del Parco.

Art.22 Accordi di programma

Il Presidente della Regione promuove secondo le normative vigenti accordi di programma tra la Regione,  il Comune di Cagliari, l’Amministrazione Provinciale di Cagliari, aventi ad oggetto l’impiego coordinato delle risorse finanziarie per l’attuazione del Programma Pluriennale. Può sollecitare, ove opportuno, la partecipazione di organi ed enti dello Stato agli accordi medesimi.

Art.24   Nullaosta

Nelle aree comprese nel perimetro del Parco, per lo svolgimento delle attività indicate dal regolamento del Parco, è prescritto l’ottenimento di apposito nullaosta da parte dell’ente di gestione.

Art.26 Previsti poteri sostitutivi e ordinanze dell’autorità regionale trattandosi di un Parco Regionale

l. L’Assessore Regionale all’Urbanistica di concerto con l’Assessore regionale per i beni culturali e per la pubblica istruzione vigila sull’attuazione del Piano del Parco e in caso d’inadempienza indica le misure da adottare, fissando un termine per la loro esecuzione, decorso il quale è esperibile il procedimento di controllo sostitutivo nelle forme previste per gli enti locali.
2. Qualora si verifichi grave pericolo di danno ambientale nel territorio del Parco, l’Assessore Regionale all’Urbanistica di concerto con l’Assessore regionale per i beni culturali e per la pubblica istruzione emette ordinanze contingibili e urgenti.

Il TITOLO IV- DISPOSIZIONI INMATERI A DI PATRIMONIO

Art.27 Beni immobili: obiettivo acquisire tutte le aree

l. L’ente di gestione  provvede  all’acquisto o promuove  l’espropriazione di terreni ed immobili necessari per il conseguimento delle finalità del Parco, secondo le norme vigenti in materia di espropriazione per pubblica utilità.
2. I beni comunque acquisiti fanno parte del patrimonio indisponibile del Parco.

Art.28 Entrate del Parco in via ordinaria, con il concorso di tutti gli Enti pubblici

l. Le entrate del Parco sono costituite dai contributi ordinari e straordinari della Regione, dello Stato, del Comune di Cagliari, della Provincia di Cagliari, nonché da finanziamenti specifici pubblici, e con interventi di privati.

2. La Regione partecipa alle spese ordinarie di gestione dell’ente di gestione, con un contributo annuale.
3. Le entrate del Parco sono altresì costituite da introiti derivanti da attività ricreative, turistiche e di servizi pubblici, da lasciti, donazioni, liberalità, redditi patrimoniali, canoni, diritti, provenienti da concessioni ed attività economiche, nonché dai proventi delle sanzioni.

4. L’ente di gestione ha l’obbligo del pareggio di bilancio.

IL TITOLO V-NORME DI TUTELA E SANZIONI

Art.29   Divieti

l. Nel territorio del Parco sono vietate in generale tutte le attività e le opere che possono compromettere la conservazione del paesaggio e degli ambienti culturali tutelati.

2. In particolare sono vietati: le attività estrattive, l’apertura di discariche, nuove edificazioni.

Art.30  Sorveglianza

l. Le funzioni di prevenzione, vigilanza e repressione nel territorio del Parco sono esercitate:
a) dal personale dell’ente di gestione appositamente incaricato;

b) dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Sardegna e dagli altri organismi di Vigilanza;

IL TITOLO VI-DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.32   Misure provvisorie di salvaguardia. Si propone che fino all’ approvazione del piano del Parco, vengano adottate rigorose misure di salvaguardia al fine di tutelare il bene.

l. Il territorio del Parco è soggetto alla tutela prevista per le zone di interesse archeologico e paesaggistico.

2. Fino all’entrata in vigore del Piano del Parco trovano applicazione, oltre alle norme sopra richiamate,  le disposizioni contenute nel vigente Piano paesaggistico Regionale.

3. Fino all’entrata in vigore del piano del Parco sono sospesi tutti gli atti amministrativi e accordi di programma esistenti, dei quali si dovrà successivamente verificare la compatibilità con il piano del Parco.

4. Fino all’entrata in vigore del Piano del Parco è vietata l’edificazione e sono sospesi gli interventi edificatori eventualmente in corso dei quali si dovrà successivamente verificare la compatibilità con il piano del Parco.

Art.33 Norma finanziaria.  Si prevede uno stanziamento straordinario  da parte della  Regione necessario soprattutto per l’acquisizione delle aree.

SI PREVEDE PER IL PRIMO TRIENNIO UNO STANZIAMENTO DI 90 mln di EURO COSI’ RIPARTITI:

1. Per l’esercizio finanziario 2011, la spesa complessiva di Euro 30 milioni di cui a  23 mln di euro per le acquisizioni delle aree.

2.Per l’esercizio finanziario 2012 è autorizzata la spesa di Euro 30 milioni di cui  22 mln di euro per le acquisizioni delle aree.

3.Per l’esercizio finanziario 2013 è autorizzata la spesa di Euro 30 milioni di cui  20 mln di euro per le acquisizioni delle aree.

 

Cagliari, Tuvixeddu, vincoli archeologico e paesaggistico, piano paesaggistico regionale

 

REGIONE SARDEGNA

TESTO DEL PROPONENTE

TITOLO  I
PARCO PAESAGGISTICO-ARCHEOLOGICO

Art. 1.
Istituzione

1. La Regione autonoma della Sardegna persegue la tutela, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale della Sardegna quale fattore di crescita civile, sociale, economica e significativa componente della civiltà e dell’identità del popolo sardo, nonché della sua specialità nel contesto delle culture regionali del Mediterraneo ed europee.

2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, favorisce l’integrazione delle funzioni e dei compiti concernenti la tutela, la valorizzazione, la fruizione dei beni culturali e il coordinamento degli interventi anche in armonia con le politiche di governo del territorio, di tutela del paesaggio, dell’istruzione, della ricerca, del turismo e promuove l’organizzazione di un sistema regionale di istituti e luoghi della cultura, nonché la qualità dei relativi servizi e attività.

3. La Regione esercita le funzioni di tutela e valorizzazione dei beni culturali ad essa attribuite dalla Costituzione, dalle intese ai sensi del comma 3 dell’articolo 118 della Costituzione, dall’articolo 10 della Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, dallo Statuto speciale per la Sardegna e successive norme di attuazione, dal decreto legislativo n. 42 del 2004 e le funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione generale e valutazione in materia di beni, istituti e luoghi della cultura degli enti locali o ad essi affidati secondo le modalità previste dalla Legge regionale 20 settembre 2006 n. 14. In particolare  promuove e coordina progetti per la valorizzazione dei beni culturali, l’organizzazione delle connesse attività, l’allargamento delle capacità e delle competenze di fruizione culturale.

4. In applicazione dei principi e delle norme di cui ai commi precedenti è istituito il Parco Paesaggistico – Archeologico di Tuvixeddu-  Tuvumannu a Cagliari, che nel proseguo per brevità si chiamerà Parco, per il suo valore fondante del paesaggio storico della città, in quanto la percezione paesaggistica originaria del “luogo” è legata al “sistema dei colli” e per l’importanza archeologica di valenza internazionale. Il nucleo paesaggistico – culturale del parco è costituito dalla più grande necropoli con tombe a camera di epoca punica nota al mondo e connessa alla città fenicia di KRLY, estesa sulle rive della laguna di Santa Gilla. Sul colle è presente, inoltre, una necropoli romana monumentale, con tombe a camera, un importante sistema insediativo rupestre di età altomedievale e un articolato sistema minerario.  L’area è attualmente tutelata dal vincolo archeologico del 1996, dal Vincolo paesaggistico del 1997, dal Piano paesaggistico regionale del 2006 e dal riconoscimento di bene culturale come attestazione dell’attività mineraria.

 

Art. 2.

Finalità

1.  Il Parco ha finalità di tutela, di conservazione e di valorizzazione del complesso dei beni culturali, archeologici, ambientali e paesaggistici del sistema collinare Tuvixeddu-Tuvumannu nella città di Cagliari ed in particolare persegue:

a) l’identificazione, la conservazione, lo studio e la ricerca, nonché la fruizione dei beni culturali  e ambientali a fini scientifici e culturali;
b) la tutela, la conservazione e la salvaguardia degli interessi culturali, storico-archeologici e paesaggistico-ambientali;
c) la valorizzazione dei beni archeologici, ambientali e paesaggistici a fini didattico – ricreativi:
d) la promozione di politiche d’informazione e sensibilizzazione al fine di suscitare e accrescere, fin dall’età scolastica, la sensibilità dei cittadini alla tutela del patrimonio culturale e dell’ambiente;
e) la promozione anche a fini turistici di tutte le iniziative e gli interventi adeguati allo sviluppo delle risorse del sito e più in generale per assicurarne la fruizione ed il godimento pubblico;

f) la promozione di incontri e accordi di cooperazione con località di rilevanza storica e  archeologica dell’area mediterranea,

caratterizzate da presenze archeologiche simili;

g) la promozione del sito a livello nazionale ed internazionale;

h) creazione di un polo internazionale di studi  sulla salvaguardia, studio e fruizione di siti archeologici urbani pluristratificati;

i) la promozione di opportune intese con le competenti Soprintendenze per favorire le  opere di scavo e di ricerca archeologica nonché di restauro, sistemazione, conservazione e valorizzazione delle emergenze paesaggistiche, monumentali e archeologiche.

Art. 3.

Delimitazione del Parco

l. Il territorio del Parco si estende nel Comune di Cagliari e comprende tutte le aree libere da edificazioni sia del colle di Tuvumannu che di Tuvixeddu, secondo la delimitazione  indicata nella cartografia di cui all’allegato A della presente legge.

2. In relazione alle esigenze di una ottimale gestione integrata dei diversi fattori incidenti sul territorio, la delimitazione di cui al comma 1 può essere modificata in sede di approvazione del Piano del Parco di cui al successivo articolo 17.

Art. 4.

Variazioni del perimetro del Parco

1. Il perimetro del Parco può subire variazioni ove se ne ravvisi la opportunità in seguito a nuove scoperte archeologiche, nonché per maggior tutela dell’ambiente e del paesaggio consolidato del Parco.

2. La variazione del perimetro del Parco, su proposta del Comitato Direttivo,  con l’applicazione delle procedure di legge, è approvata dall’Assessore regionale all’Urbanistica di concerto con l’Assessore regionale per i beni culturali e per la pubblica istruzione su proposta del Consiglio direttivo, acquisito il parere obbligatorio della Direzione regionale dei Beni Culturali, della Soprintendenza archeologica, della Soprintendenza ai Bapsae, dell’Ufficio regionale Tutela del Paesaggio.

Titolo II
(ORGANIZZAZIONE DEL PARCO)


Art.5
Gestione del Parco

l. La gestione del Parco è affidata al Comune di Cagliari il quale la esercita di concerto con l’Amministrazione Provinciale di Cagliari nell’ambito delle norme sulla gestione dei servizi pubblici.

Sono organi di gestione:

a) il Presidente nella persona del Sindaco del Comune di Cagliari;

b)  il Comitato Direttivo;

c)  il Direttore;

Art. 6

Statuto del Parco

l.  Lo Statuto detta norme, in conformità alla presente legge, in materia di nomine, designazioni, attribuzioni dei poteri, funzionamento, compensi e rimborsi degli organi dell’Ente di gestione, nonché di organizzazione dei servizi del Parco.

2.L’Assessore regionale all’Urbanistica di concerto con l’Assessore regionale per i beni culturali e per la pubblica istruzione, entro tre mesi dall’approvazione della presente legge, invia al Comune di Cagliari uno schema di Statuto, approvato dalla Giunta Regionale, che sarà successivamente deliberato dal Comune di Cagliari sentita  l’Amministrazione Provinciale di Cagliari.
3. Qualora lo Statuto non venga deliberato  entro sei mesi dall’invio dello schema, è applicabile la procedura per i controlli sostitutivi sugli enti locali.

Art.7

Presidente del Parco

l. Il Presidente del Parco ha la legale rappresentanza dell’Ente di gestione, ne coordina l’attività, esercita le funzioni che gli siano delegate   e quelle non attribuite espressamente ad altri organi dalla legge  ed in particolare:

a) propone al  Comitato Direttivo l’adozione delle deliberazioni;

b) adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili  sottoponendoli alla loro ratifica nella seduta immediatamente successiva all’adozione dei provvedimenti stessi;

c) esercita la vigilanza sull’attività dei servizi del Parco.

Art.8

Comitato Direttivo

 

Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente del Parco ed è composto da altri due componenti,   di cui uno in rappresentanza del Comune di Cagliari ed uno della Amministrazione Provinciale di Cagliari. Esercita i poteri conferitigli  e delibera la stipulazione di contratti e convenzioni, nonché la costituzione dell’Ente in giudizio nel caso di contenziosi. Predispone il programma di attività del Parco. Il Comitato Direttivo nomina il Direttore del Parco.

Art.9

Direttore del Parco

l. Il Direttore del Parco è nominato dal Comitato Direttivo con contratto di diritto privato, stipulato per non più di cinque anni.
2. Può essere nominato Direttore anche un dipendente  di  enti pubblici che sia comandato o distaccato.

3. La nomina del direttore è effettuata sulla base di criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione dei servizi. Detti criteri devono tener conto dei titoli di laurea, delle specializzazioni, delle qualificazioni e delle esperienze professionali possedute dai candidati.
4. Per i dipendenti della Regione e degli enti regionali e locali la nomina a direttore determina il collocamento in aspettativa senza assegni.

5. Il Direttore ha la responsabilità gestionale, in relazione agli obiettivi dell’Ente, della correttezza amministrativa e dell’efficienza della gestione. In particolare al Direttore compete:
a) la direzione degli uffici e dei servizi, secondo i criteri e le norme dettate dallo Statuto e dai regolamenti;
b) la predisposizione della proposta del programma, degli obiettivi e della proposta dei piani esecutivi di gestione;

c) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso e la stipulazione dei contratti;
d) l’emanazione degli atti che impegnano l’Ente di gestione verso l’esterno e che la legge e lo Statuto non riservano espressamente ad altri organi;
e) ogni altra funzione prevista dallo Statuto.
6. Il parere del direttore è obbligatorio e deve essere formalmente e motivatamente espresso per tutti gli atti degli organi dell’ente di gestione che incidono sull’organizzazione dei servizi e del personale.

Art. 10

Collegio dei revisori dei conti.

1.Il Collegio dei revisori è nominato con decreto dell’Assessore regionale all’Urbanistica ed è composto da tre membri di cui uno designato dall’Assessore regionale per il bilancio e le finanze, scelto fra i dipendenti dell’Assessorato medesimo.

2.Tutti i componenti devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

Art. 11

Durata degli organi di gestione. Incompatibilità

l. La durata degli organi e le incompatibilità sono disciplinate dallo Statuto.

Art. 12

Comitato scientifico


l. Il  Comitato Direttivo istituisce un Comitato scientifico comprendente esperti nelle materie di archeologia, urbanistica, paesaggio, ambiente, architettura, geologia, discipline socio-economiche e discipline turistiche.  Nel comitato scientifico dovranno essere rappresentate  l’Università di Cagliari e di Sassari.

2.Il Comitato scientifico  è organo consultivo e propositivo dell’Ente di gestione. In particolare     esprime pareri sugli atti di programmazione e di indirizzo del Parco.

3. Il Comitato scientifico può, di propria iniziativa, formulare proposte e osservazioni agli altri organi dell’ente di gestione, i quali sono tenuti a prendere in esame i pareri, le proposte e le osservazioni e ad esprimere motivatamente le proprie determinazioni in merito.

Art.13
 Consulta


l. Il   Comitato Direttivo istituisce  una Consulta del Parco. Nella Consulta dovranno essere rappresentate le associazioni ambientaliste e culturali maggiormente rappresentative.

La Consulta   è organo consultivo e propositivo dell’Ente di gestione. In particolare esprime pareri sugli atti di programmazione e di indirizzo del Parco.
3. La  Consulta può, di propria iniziativa, formulare proposte e osservazioni agli altri organi dell’ente di gestione, i quali sono tenuti a prendere in esame i pareri, le proposte e le osservazioni e ad esprimere motivatamente le proprie determinazioni in merito.

Art.14
 Servizi e personale del Parco

l. Per il perseguimento dei propri fini il Parco si avvale della  propria  struttura  tecnico – amministrativa dipendente dal direttore.
2. L’articolazione della struttura tecnico – amministrativa è stabilita dal  Comitato Direttivo.

3. Per quanto non disposto dalla presente legge, la composizione, lo stato giuridico e il trattamento economico, del personale dipendente sono disciplinati dal regolamento organico del personale,   sulla base della normativa prevista per i dipendenti degli enti locali.

4. E’ istituito, presso la sede del Parco, un ufficio unificato per le autorizzazioni e la

semplificazione delle procedure.

Art.15

Sede del Parco

1. La sede legale del Parco è stabilita dal Comune di Cagliari  di concerto con l’Amministrazione Provinciale di Cagliari.

Titolo III

Art.16

Attuazione delle finalità del Parco

1. Le finalità di cui all’articolo 2 sono attuate  attraverso il Piano del Parco e il Programma

     pluriennale di sviluppo.

Art.17

Piano del Parco: finalità e contenuti

 Il Piano del Parco comprende elaborati grafici in scala adeguata, e norme tecniche di attuazione. Entro sei mesi dall’insediamento, il Comitato Direttivo conferisce l’incarico per la redazione del piano del Parco e delle relative norme regolamentari con le procedure di legge ad un gruppo di progettazione dove siano almeno rappresentati esperti nelle materie di archeologia, urbanistica, paesaggio, ambiente, architettura, geologia, discipline socio-economiche e discipline turistiche. Fa parte del gruppo di progettazione, come consulente, il progettista del Piano Urbanistico Comunale del Comune di Cagliari. Il Direttore coordina l’attività del gruppo di progettazione.

1. Il piano individua e definisce la destinazione d’uso del territorio e dei manufatti legalmente esistenti, nonché l’inserimento di tutti quegli elementi ritenuti indispensabili per una corretta e migliore fruizione del Parco. Considerato il particolare stato geologico della zona, il piano individua le opere di sistemazione idrogeologica, non in contrasto con il contesto degli ambienti tutelati, per il raggiungimento delle finalità indicate dall’articolo 2. Il Piano dovrà essere elaborato sulla base delle valutazioni tecniche, relative all’individuazione dei beni appartenenti al patrimonio archeologico come definito dall’articolo 2, all’ambiente ed al paesaggio tipicizzato e sulla base, altresì, di uno studio ambientale, di una verifica delle condizioni geologiche, geomorfologiche e geotecniche, di una catalogazione dei beni inclusi nel patrimonio archeologico e di uno studio paesaggistico, ed acquisite le linee di tendenza dello sviluppo della ricerca scientifica in campo paesaggistico ed archeologico nel sistema collinare Tuvixeddu-Tuvumannu;

2.Il piano può proporre l’ampliamento del perimetro del Parco includendovi le aree di valore paesaggistico indispensabili a garantire l’integrità del Parco sotto l’aspetto paesaggistico-ambientale.

3. Per terreni ed immobili dei quali sia prevista l’espropriazione deve essere predisposto apposito piano particellare d’esproprio e relativi oneri finanziari.

4. Il Piano del Parco deve disciplinare specificatamente:
a) l’organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di conservazione e di uso;
b) i vincoli, le servitù, le destinazioni d’uso pubblico o privato e le relative norme di attuazione con riferimento alle varie aree o parti del piano;

c) i sistemi di accessibilità pedonale con particolare riguardo agli accessi, ai percorsi e alle strutture riservate ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani;

d) i sistemi di attrezzature e servizi per la fruizione sociale, ricreativa, educativa, didattica e scientifica;
e) gli indirizzi, le prescrizioni e i vincoli da osservare nell’adeguamento del Piano urbanistico comunale relativi alle aree comprese nel Parco;

f) le categorie di opere pubbliche e private sottoposte a valutazione di impatto ambientale;

g) la disciplina delle aree di rispetto comprese nelle fasce contermini al perimetro del Parco

5. Il Piano del Parco è soggetto a periodiche verifiche ed a eventuali aggiornamenti, da eseguirsi con frequenza non superiore a tre anni

6. Il Piano suddivide il territorio del Parco, in base al diverso grado di espressione dei valori culturali ed alle esigenze gestionali, in:
a) zona I archeologica di tutela integrale La zona archeologica, costituita dall’area su cui insistono beni appartenenti al patrimonio archeologico,comprende necessariamente l’area ricompresa nel vincolo archeologico diretto ed indiretto vigente di cui al decreto   del 1996. Tale area costituisce riserva integrale a tutela dei beni medesimi;

b) zona II paesaggistica di tutela integrale La zona paesaggistica comprende sia le aree di valore prettamente paesaggistico che le aree di rispetto intorno alla zona I per garantire l’inserimento appropriato nell’ambiente delle emergenze archeologiche mantenendo i valori paesaggistici che le caratterizzano, nonché per garantire le finalità di cui all’articolo 2.

c) zona III ambientale attrezzata di tutela condizionata La zona ambientale attrezzata comprende tutte le aree residue del Parco e, a salvaguardia dei valori paesaggistici, è predisposta per un opportuno raccordo tra il Parco e le zone urbane circostanti.

d) I confini delle zone differenziate del Parco sono individuati in sede di redazione del piano del Parco di cui al comma 1. Alla zonizzazione deve esser data adeguata pubblicità.

Art.18

Piano del Parco: procedure

l. Il Consiglio Comunale  entro sei mesi dalla costituzione del Parco, promuove la proposta di Piano e delibera l’adozione del Piano stesso; il Piano viene pubblicato presso le sedi dell’ente di gestione e del Comune di Cagliari per la durata, di giorni trenta, a decorrere dalla data di pubblicazione per estratto della delibera di adozione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Contestualmente deve essere attuata la procedura della VAS.

2. Entro i trenta giorni successivi dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, chiunque può presentare osservazioni al Piano adottato.
3. Decorso il termine di cui al comma 2, l’ente di gestione trasmette la delibera di adozione del Piano e tutti gli allegati scritti e grafici, la prova della loro pubblicazione, le osservazioni, con le proprie controdeduzioni all’Assessorato, regionale all’Urbanistica.

4. L’Assessore regionale all’Urbanistica di concerto con l’Assessore Regionale per i beni culturali e per la pubblica istruzione , esaminate le osservazioni e formulate le proprie controdeduzioni, propone alla Giunta regionale l’approvazione definitiva del Piano ;

5. La Giunta regionale approva entro tre mesi in via definitiva il Piano del Parco che viene reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta Regionale e pubblicato nel BURAS.

6. Qualora il Piano del Parco non venga adottato entro quindici mesi dalla costituzione dell’ente di gestione, l’Assessore Regionale all’Urbanistica di concerto con l’Assessore regionale per i beni culturali e per la pubblica istruzione istituisce un Comitato misto, composto da rappresentanti dell’Assessorato Regionale all’Urbanistica e dell’ente di gestione, il quale esperisce ogni tentativo per il raggiungimento delle intese necessarie per l’elaborazione e l’adozione del Piano.

7. Le varianti di aggiornamento al Piano, che si rendessero necessarie a seguito delle prescritte periodiche verifiche, sono approvate con le stesse procedure previste per la prima approvazione.

                                                                         

Art.19

Piano del Parco: efficacia giuridica

l. Il Piano del Parco nelle aree interessate dalla presente legge sostituisce automaticamente il Piano urbanistico comunale e ogni altro strumento di pianificazione territoriale, generale o settoriale programmatico, precettivo ed attuativo.

2. Il Piano del Parco definitivamente approvato ed entrato in vigore  ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

   Art.20

Regolamento del Parco

l. Il regolamento del Parco, in conformità alle previsioni del Piano di cui agli articoli precedenti, detta disposizioni per la miglior tutela del territorio e per il rispetto dei luoghi , disciplinando secondo tali criteri le attività consentite. In particolare il regolamento disciplina:

a) le procedure per la valutazione di compatibilità paesaggistica e dell’impatto ambientale delle attività e delle opere che possano produrre modificazioni nelle aree interessate;

b) le caratteristiche delle opere edilizie e stradali;
c) l’ammissione, la circolazione e il soggiorno del pubblico e le modalità delle attività ricreative, educative e didattiche;

d) le modalità di fruizione per fini di ricerca scientifica e di studio;

e) la gestione e recupero conservativo di impianti minerari sotterranei e di superficie, l’uso ed il regime delle acque;

g) la gestione della vegetazione;

h) le procedure per il rilascio degli atti autorizzativi e dei nullaosta.

Il regolamento è proposto  dal  Comitato Direttivo e approvato dal Comune di Cagliari di concerto     con l’Amministrazione Provinciale di Cagliari entro tre mesi dall’approvazione del Piano di cui agli  articoli precedenti; trascorso inutilmente tale termine, l’Assessore Regionale all’Urbanistica di  concerto con l’Assessore regionale per i beni culturali e per la pubblica istruzione provvede alla  predisposizione e all’approvazione secondo le norme di legge.

Art.21

Programma pluriennale di sviluppo del Parco

l. In armonia con gli indirizzi della programmazione regionale e nel rispetto degli obiettivi del Piano del Parco, l’ente di gestione promuove iniziative idonee al coordinamento delle azioni della Regione e dell’ente locale territoriale atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale della comunità del Parco. Il Piano individua le forme di coinvolgimento della Comunità Europea e delle altre istituzioni internazionali.
2. A tal fine l’Ente di gestione predispone, entro un anno dalla sua costituzione, un programma di sviluppo pluriennale che disciplina le forme e le modalità di promozione e di agevolazione delle attività compatibili con le finalità del Parco.
3. Il Piano pluriennale, adottato dal Comune di Cagliari di Concerto con l’Amministrazione Provinciale di Cagliari, è approvato dalla Giunta Regionale entro sei mesi e può essere annualmente aggiornato. L’Ente di gestione predispone ed attua i progetti previsti nel Piano. 

 

Art.22

Accordi di programma

l. Il Presidente della Regione promuove secondo le normative vigenti accordi di programma tra la Regione,  il Comune di Cagliari,

l’Amministrazione Provinciale di Cagliari, aventi ad oggetto l’impiego coordinato delle risorse finanziarie per l’attuazione del Programma Pluriennale. Può sollecitare, ove opportuno, la partecipazione di organi ed enti dello Stato agli accordi medesimi.

 Art.23

Coordinamento degli interventi

l. Ai fini del coordinamento degli interventi, l’Ente di gestione può promuovere, tra i diversi soggetti che operano all’interno del Parco, apposite conferenze di servizio convocate dal Presidente dell’ente di gestione.

 Art.24

Nullaosta

l. Nelle aree comprese nel perimetro del Parco, per lo svolgimento delle attività indicate dal regolamento del Parco è prescritto l’ottenimento di apposito nullaosta da parte dell’ente di gestione. Esso viene rilasciato, su richiesta dell’interessato, dal direttore del Parco.

2. Fatti salvi i casi in cui è richiesta la valutazione di compatibilità paesaggistica e di valutazione di impatto ambientale, il nullaosta dell’ente di gestione è rilasciato entro sessanta giorni dalla richiesta. Il nullaosta si intende comunque accordato qualora l’ente di gestione non provveda entro il termine stabilito.
3. Il nullaosta verifica la conformità tra l’intervento proposto, le disposizioni del Piano e del regolamento, nonché l’esito favorevole della valutazione di compatibilità paesaggistica e di valutazione di impatto ambientale ove prevista dal regolamento.
4. Per gli interventi, gli impianti e le opere per le quali è prescritta la concessione o l’autorizzazione di altri soggetti pubblici, il nullaosta è rilasciato, previa istruttoria eseguita dall’ente di gestione o a seguito di conferenza di servizio convocata dall’ente di gestione entro sessanta giorni dalla richiesta.

 Art.25

Poteri di autotutela dell’ente di gestione

l. Il legale rappresentante dell’ente di gestione, qualora venga esercitata un’attività in difformità dal piano, dal regolamento o dal nullaosta, dispone l’immediata sospensione dell’attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino a spese del trasgressore, con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell’impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere.
2. In caso di inottemperanza all’ordine di riduzione in pristino entro un congruo termine, il legale rappresentante dell’ente di gestione provvede all’esecuzione in danno degli obbligati secondo la procedura stabilita dalla legislazione vigente, in quanto compatibili e recuperando le relative spese.

 Art.26
Poteri sostitutivi e ordinanze dell’autorità regionale

l. L’Assessore Regionale all’Urbanistica di concerto con l’Assessore regionale per i beni culturali e per la pubblica istruzione vigila sull’attuazione del Piano del Parco e in caso di inadempienza indica le misure da adottare, fissando un termine per la loro esecuzione, decorso il quale è esperibile il procedimento di controllo sostitutivo nelle forme previste per gli enti locali.

2. Qualora si verifichi grave pericolo di danno ambientale nel territorio del Parco, l’Assessore Regionale all’Urbanistica di concerto con l’Assessore regionale per i beni culturali e per la pubblica istruzione emette ordinanze contingibili e urgenti.

 Titolo IV

 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATRIMONIO)

Art.27

Beni immobili

l. L’ente di gestione  provvede  all’acquisto o promuove  l’espropriazione di terreni ed immobili necessari per il conseguimento delle finalità del Parco, secondo le norme vigenti in materia di espropriazione per pubblica utilità.
2. I beni comunque acquisiti fanno parte del patrimonio indisponibile del Parco.

Art.28

Entrate del Parco

l. Le entrate del Parco sono costituite dai contributi ordinari e straordinari della Regione, dello Stato, del Comune di Cagliari, della Provincia di Cagliari, nonché da finanziamenti specifici pubblici, e con interventi di privati.
2. La Regione partecipa alle spese ordinarie di gestione dell’ente di gestione con un contributo annuale.
3. Le entrate del Parco sono altresì costituite da introiti derivanti da attività ricreative, turistiche e di servizi pubblici, da lasciti, donazioni, liberalità, redditi patrimoniali, canoni, diritti, provenienti da concessioni ed attività economiche, nonché dai proventi delle sanzioni.

4. L’ente di gestione ha l’obbligo del pareggio di bilancio.

Titolo V

(NORME DI TUTELA E SANZIONI)

Art.29

Divieti

l. Nel territorio del Parco sono vietate in generale tutte le attività e le opere che possono compromettere la conservazione del paesaggio e degli ambienti culturali tutelati.

2. In particolare sono vietati:

a) le attività estrattive;

b) l’apertura di discariche;

c) nuove edificazioni;

Ulteriori divieti possono essere previsti dal regolamento.

Art.30
Sorveglianza

l. Le funzioni di prevenzione, vigilanza e repressione nel territorio del Parco sono esercitate:
a) dal personale dell’ente di gestione appositamente incaricato;
b)  dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Sardegna;

c) dal Corpo di polizia municipale del Comune di Cagliari nei limiti della sua competenza;

d) dalle altre forze di polizia

2. Il personale dell’ente di gestione incaricato della sorveglianza, di norma, svolge il proprio servizio in divisa e deve essere munito di tesserino di riconoscimento rilasciato dall’ente di gestione.

3. Le funzioni di prevenzione, vigilanza e repressione nel territorio del Parco, sono esercitate dal Corpo forestale sulla base di apposite intese con l’ente di gestione. Le intese assicurano il coordinamento da parte del direttore del Parco delle funzioni esercitate dal Corpo forestale di Vigilanza Ambientale della Sardegna.

Art.31

Sanzioni

l. Si applicano le sanzioni previste dal capo III, articoli 28, 29, 30 e 31 della legge regionale n. 31 del 1989.

2. Le sanzioni sono irrogate dal rappresentante legale del Parco.

 

Titolo VI
(DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI)

Art.32

Misure provvisorie di salvaguardia

l. Il territorio del Parco è soggetto alla tutela prevista per le zone di interesse archeologico, nonché al vincolo paesaggistico di cui all’articolo 146 del Codice del Paesaggio dlg N° 42 del 2004.  Il territorio del Parco è sottoposto alla tutela di cui alla legge 1089/’39, apposta con  vincolo diretto e indiretto del 2.12.1996, alla tutela paesaggistica della legge 1497/’39 espressa dalla Commissione Provinciale delle Bellezze Naturali della provincia di Cagliari il 16 ottobre1997 , con apposito decreto del 8/7/2010 sulla base degli Artt. 10 e 13 del D.Leg. 42/2004 ed inoltre dal Piano Paesaggistico della Regione Sardegna.
2. Fino all’entrata in vigore del Piano del Parco trovano applicazione, oltre alle norme sopra richiamate  le disposizioni contenute nel vigente Piano paesaggistico Regionale.

3. Fino all’entrata in vigore del piano del Parco sono sospesi tutti gli atti amministrativi e accordi di programma esistenti, dei quali si dovrà successivamente verificare la compatibilità con il piano del Parco.

4. Fino all’entrata in vigore del Piano del Parco è vietata l’edificazione e sono sospesi gli interventi edificatori eventualmente in corso dei quali si dovrà successivamente verificare la compatibilità con il piano del Parco.

Art.33

Norma finanziaria

1. Per le finalità del Titolo I della presente legge è autorizzata, per l’esercizio finanziario2012, la spesa complessiva di Euro 30 milioni, di cui:
a) 3 mln di euro per le finalità del Titolo II;
b) 4 mln di euro per le finalità del Titolo III;
c) 23 mln di euro per le finalità dell’articolo 27.

2. Per l’esercizio finanziario 2013 è autorizzata la spesa di Euro30 milioni di cui:

a) 2 mln di euro per le finalità del Titolo II;
b) 6 mln di euro per le finalità del Titolo III;
c) 22 mln di euro per le finalità dell’articolo 27.

3.Per l’esercizio finanziario 2014 è autorizzata la spesa di Euro30 milioni di cui:

a) 2 mln di euro per le finalità del Titolo II;
b) 8 mln di euro per le finalità del Titolo III;
c) 20 mln di euro per le finalità dell’articolo 27.

Art.34
Entrata in vigore

l. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul BURAS.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data Cagliari, addì

 

P.P.R., area di Tuvixeddu

(cartografia vincoli e P.P.R., foto Sopr. Arch. CA, S.D., archivio GrIG)

  1. frnoli
    febbraio 19, 2012 alle 11:03 am

    90 milioni di euro? sono allibito. ma questi “onorevoli” dove vivono??

  2. Occhio nudo
    febbraio 19, 2012 alle 4:12 PM

    Cosa???? 90, N-O-V-A-N-T-A, milioni di euro per una cosa del genere? Ma sono pazzi?? Ma si rendono conto di quello che dicono? Questo si chiama spreco di soldi pubblici, dovremmo ricordarcene per le prossime elezioni.

  3. febbraio 19, 2012 alle 4:54 PM

    dal blog di Vito Biolchini, 19 febbraio 2012
    Tuvixeddu: a Deliperi la legge per il parco non piace, Maninchedda mette in guardia dai danni da pagare, e Andrea Scano accusa Todde. Vi basta?: http://vitobiolchini.wordpress.com/2012/02/19/tuvixeddu-a-deliperi-la-legge-per-il-parco-non-piace-maninchedda-mette-in-guardia-dai-danni-da-pagare-e-andrea-scano-accusa-todde-vi-basta/

    da Sardegna e Libertà, 19 febbraio 2012
    Due parole su Tuvixeddu: http://www.sardegnaeliberta.it/?p=3273

  4. febbraio 19, 2012 alle 4:55 PM

    da Casteddu on line, 19 febbraio 2012
    Ambientalisti contro il Pd: “A Tuvixeddu sprechi di denaro e posti da assegnare?”: http://www.castedduonline.it/cronaca/ambientalisti-contro-il-pd-a-tuvixeddu-sprechi-di-denaro-e-posti-da-assegnare/8732

  5. ZunkBuster
    febbraio 19, 2012 alle 5:49 PM

    Gentile Deliperi, Casteddu Online non riporta, magari per un refuso, il periodo conclusivo, estremamente importante, del suo azzeccato intervento. Segnatamente: “Con il completamento della definizione dell’area tutelata dal piano paesaggistico regionale (P.P.R.) mediante l’intesa Regione – Comune – Ministero per i beni e attività culturali già prevista e il successivo adeguamento del piano urbanistico comunale al P.P.R. quelle aree avranno un valore economico molto inferiore a quello precedente. Se sarà seguita una procedura corretta, gli importi saranno molto più contenuti di quanto si possa pensare.”. Mi sembra che su questo possiamo essere (Maninchedda a parte) quasi tutti d’accordo, anche se resta fermo che la delibera della giunta Zedda sembra affermare tutt’altro. Poi adesso si dice che è certo che la delibera verrà cambiata dopo che alcuni amministratori si sono limitati a lanciare scomuniche contro chi azzardava riserve: mi auguro che alcuni politici, e non solo, trovino finalmente un proprio “ubi consistam”, a cominciare dal sindaco di Cagliari. Non si preoccupi, non mi sono spostato a fare casino qui, semplicemente discuto con piacere con chiunque dissenta da me, anche in modo aspro, con meno piacere con chi esprime dubbi sulla mia buona fede. La ringrazio per l’ospitalità, se vorrà pubblicare queste sgangherate righe. Per quanto riguarda l’anonimato che sembra darle fastidio, se crede posso soddisfare la sua curiosità privatamente.

    • febbraio 19, 2012 alle 6:08 PM

      per carità, nessuna preoccupazione e nessun fastidio 🙂
      Da ormai troppi anni Amici della Terra e Gruppo d’Intervento Giuridico si battono per la salvaguardia di Tuvixeddu e la realizzazione di un grande parco archeologico-ambientale.
      Vogliamo che accada al più presto, con procedure corrette e senza sprechi di denaro pubblico.
      Pare difficile, ma è giusto farlo.
      Per qualsiasi comunicazione può utilizzare l’indirizzo grigsardegna5@gmail.com.
      Buona serata.

      Stefano Deliperi

  6. febbraio 21, 2012 alle 10:14 PM

    da L’Unione Sarda on line, 21 febbraio 2012
    Cagliari, Comune istituisce ufficio per l’adeguamento del Puc al Ppr. E’ stato istituito dalla Giunta comunale di Cagliari l’Ufficio che si occuperà di adeguare il Piano urbanistico della città al Piano paesaggistico regionale, secondo gli indirizzi che verranno formulati dal Consiglio: http://www.unionesarda.it/Articoli/Articolo/254668

    da Casteddu on line, 21 febbraio 2012
    Via libera della Giunta: l’edilizia cagliaritana sarà adeguata al Ppr: http://www.castedduonline.it/cronaca/via-libera-della-giunta-ledilizia-cagliaritana-sara-adeguata-al-ppr/9128

    • febbraio 22, 2012 alle 2:46 PM

      da La Nuova Sardegna, 22 febbraio 2012
      Un puc a misura regionale. Nasce l’ufficio per adeguarlo al piano paesaggistico. Varati anche interventi straordinari per l’edilizia scolastica.

      CAGLIARI. Il piano paesaggistico regionale (Ppr) sta per «entrare» nel piano urbanistico comunale (Puc). Un evento molto importante che dovrebbe risolvere molti problemi, tra cui la questione-Tuvixeddu. L’ultima sentenza del Consiglio di Stato impone infatti per il colle della necropoli l’adeguaemnto del Puc al Ppr. È stato istituito dalla municipale l’ufficio che si occuperà di adeguare il Puc della città al Ppr, secondo gli indirizzi che verranno formulati dal Consiglio. «Tra le sue funzioni – ha spiegato l’assessore all’Urbanistica Paolo Frau – saranno inserite anche la formulazione del piano di assetto idrogeologico, piano del verde, piano delle aree del commercio, piano urbano di mobilità, piano del colore e piano di zonizzazione acustica. Un approccio moderno per strategie e valutazioni complessive sul futuro della città». Si tratterà, in pratica, di considerare la progettazione complessiva e non più di andare avanti a compartimenti stagni. Una volta attivo l’ufficio del piano, il dirigente del servizio Pianificazione del territorio, in cui sarà incardinato lo stesso ufficio, dovrà formulare una proposta in cui siano definiti i tempi di realizzazione del progetto, le modalità di verifica sull’avanzamento dei lavori, l’individuazione delle risorse finanziarie e della strumentazione necessaria, le modalità di raccordo tra tutti i servizi comunali interessati ed eventualmente le forme per il ricorso a professionalità esterne. Dell’ufficio faranno parte alcuni dipendenti dell’amministrazione con professionalità e competenze funzionali all’adeguamento del Puc al Ppr. Potrà inoltre risultare necessario ricorrere a incarichi esterni «pescando» dall’università di Cagliari grazie al protocollo di intesa stipulato recentemente con il Comune. Gli ambiti per questi eventuali incarichi vanno dall’urbanistica alla pianificazione paesistico-ambientale, dalla sostenibilità all’archeologia, dagli aspetti storico-antropologici del territorio alla geologia e alla geotecnica.
      Via libera dalla Giunta anche ai progetti preliminari per il piano straordinario di edilizia scolastica. Questi riguardano i lavori di ristrutturazione della scuola materna di via Piero della Francesca e il risanamento delle coperture delle scuole dell’infanzia di via Castiglione, via Salvator Rosa e via dei Genieri, via Bandello, via Val Venosta, via Parigi e via Beato Angelico, di via del Sestante, via Scirocco e via Corsica. Lo stanziamento complessivo – fondi regionali – è di circa due milioni e 600mila euro.

  7. febbraio 29, 2012 alle 6:38 PM

    da Il Minuto, 24 febbraio 2012
    Tuvixeddu. Uras (Sel): “Una legge per il parco”. Le perplessità del Gig: “Vogliono trovare posto a qualcuno?”: http://www.ilminuto.info/2012/02/tuvixeddu-uras-sel-%e2%80%9cuna-legge-per-il-parco%e2%80%9d-le-perplessita-del-gig-vogliono-trovare-posto-a-qualcuno/

    da L’Unione Sarda on line, 29 febbraio 2012
    Tuvixeddu, attesa la decisione del Tar sul ricorso presentato dal gruppo Cualbu: http://www.unionesarda.it/Articoli/Articolo/255727

  8. marzo 1, 2012 alle 2:43 PM

    da La Nuova Sardegna, 1 marzo 2012
    «Attività di miniera nel canyon». Al Tar la controversia Beni Culturali-Coimpresa. (Mauro Lissia): http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_231_20120301080750.pdf

  9. marzo 8, 2012 alle 2:45 PM

    da L’Unione Sarda, 8 marzo 2012
    Tuvixeddu, chiesta l’Ici sui terreni vincolati: http://www.ufficiostampacagliari.it/rassegnastampa.php?pagina=23151

  10. marzo 16, 2012 alle 2:47 PM

    su Il Manifesto Sardo, n. 118, 16 marzo 2012
    Archeologia partecipata (Marcello Madau): http://www.manifestosardo.org/?p=12886

  11. marzo 21, 2012 alle 3:05 PM

    da La Nuova Sardegna, 21 marzo 2012
    Congelata la delibera a rischio, gli uffici lavorano all’adeguamento del piano urbanistico al Ppr.
    Tuvixeddu, nuovi confini. Mistero sulle fioriere-mostro: Zedda non le vuole più. (Mauro Lissia)

    CAGLIARI. La delibera che riportava la situazione di Tuvixeddu all’accordo di programma del 2000 è rimasta impantanata nelle polemiche che l’hanno seguita: firmata all’unanimità da sindaco e assessori comunali, non è mai arrivata in consiglio ed è finita in un cassetto.
    Hanno prevalso le perplessità interne ed è stato utile l’allarme lanciato da Italia Nostra e dallo scrittore Giorgio Todde, che vedevano in quell’atto un pericolosissimo passo indietro rispetto alle certezze maturate con la sentenza di aprile 2011 del Consiglio di Stato. Ora l’orientamento è chiaro: prima verrà completata la procedura di adeguamento del piano urbanistico comunale al piano paesaggistico regionale, come prevede il Codice Urbani, procedura che deve precedere qualsiasi altra attività di pianificazione sul colle dei Punici. La delibera, che era in contrasto con la norma statale, tornerà in ballo solo dopo. A quel punto il contestato riferimento al Puc avrà un senso perchè il Puc non sarà più quello approvato dalle amministrazioni di centrodestra ma uno strumento corretto in base alle indicazioni inderogabili del Ppr. Gli uffici tecnici sono impegnati a ridisegnare i confini dell’area vincolata così come la prevede il Ppr, stando alle indiscrezioni saranno sfrondate solo le superfici ormai edificate. Ma dovrebbero entrare nel vincolo tutte le aree private.
    IL PARCO. Resta da chiarire la questione spinosissima del parco archeologico. I lavori sono in corso e secondo quanto ha denunciato appena pochi giorni fa l’archeologo Piero Bartoloni, il maggior esperto del periodo fenicio-punico, l’area della necropoli corre il rischio di essere stravolta. Gli enormi riporti di terra hanno cambiato l’aspetto naturale del sito, c’è il rischio che l’area delle tombe si traformi in un giardino artificiale. Sabato scorso, parlando al convegno di Legambiente, il sindaco Massimo Zedda ha sostenuto che le fioriere progettate e realizzate illegalmente dall’amministrazione Floris – è in corso un processo, imputato fra gli altri il funzionario che ha diretto i lavori – andrebbero eliminate. Realizzare quest’idea farebbe la felicità delle associazioni che difendono Tuvixeddu, ma l’amministrazione Zedda ha deciso in una conferenza di servizi di andare avanti con il vecchio progetto, rivisto e alleggerito. Ed è quello che sta avvenendo in questi giorni: le fioriere-muraglia vengono smontate, al loro posto saranno collocate strutture più piccole ma comunque altre fioriere. Quindi non è chiaro a cosa si riferisse Zedda quando ha fatto riferimento a semplici sentieri: da un lato ha caldeggiato la soluzione più gettonata dal mondo intellettuale, dall’altro i lavori vanno avanti.
    L’ACCORDO. C’è poi il problema legato all’accordo di programma, più volte denunciato dal Gruppo di intervento giuridico: persa la sua efficacia, l’accordo – un contratto civile stipulato tra enti pubblici e privato – la sua denuncia da parte di Nuova Iniziative Coimpresa riporterebbe la situazione delle proprietà al 2000, quindi l’area archeologica trasferita al Comune dovrebbe ritornare all’impresa. Mandare avanti i lavori del parco significa quindi correre il rischio di fare un buco nell’acqua, perchè Coimpresa potrebbe esercitare il diritto di proprietà su un’area vincolata, quindi inedificabile, ma non per questo pubblica. L’alternativa è l’esproprio per pubblica utilità.
    L’ARBITRATO. Infine il tema controverso del risarcimento richiesto dal gruppo Cualbu col il ricorso al collegio arbitrale. L’advisor Deloitte sta lavorando alla definizione del quadro in cui gli arbitri dovranno muoversi, non c’è alcuna certezza sul diritto del costruttore a ottenere un indennizzo per i ritardi nella realizzazione del progetto, ritardi che – l’ha scritto il Consiglio di Stato – sono legati a una legittima azione di contrasto da parte dell’amministrazione Soru. Vincolare Tuvixeddu dopo i ritrovamenti di oltre mille tombe successivi all’accordo di programma non è stato un abuso – sostiene la Regione – e allineare il Ppr al Codice del paesaggio è stato un atto doveroso. L’incognita però resta almeno sino al deposito del lodo definitivo, mentre quello parziale – che ha disposto l’estromissione di Renato Soru e Gianvalerio Sanna, oltre che la consulenza alla Deloitte – è sotto il giudizio della Corte d’Appello di Roma, cui hanno ricorso gli avvocati Giampiero Contu per l’ex governatore e l’ufficio legale della Regione: i giudici hanno unificato il fascicolo, la decisione sarà una sola.

  12. marzo 21, 2012 alle 7:28 PM

    da L’Unione Sarda on line, 22 marzo 2012
    Cagliari, Zedda in Procura chiede apertura di Tuvixeddu. Sarà necessaria l’autorizzazione dei giudici del Tribunale di Cagliari per aprire ai visitatori la parte del colle di Tuvixeddu sottoposta a sequestro giudiziario in occasione della XX Giornata Fai di Primavera, in programma il 24 ed il 25 marzo. Per questo motivo il sindaco Massimo Zedda, accompagnato dal direttore generale del Comune, Cristina Mancini, ha incontrato il procuratore capo della Repubblica, Mauro Mura, e il sostituto procuratore Daniele Caria: http://www.unionesarda.it/Articoli/Articolo/258664

  13. marzo 22, 2012 alle 2:49 PM

    da La Nuova Sardegna, 22 marzo 2012
    ZEDDA IN PROCURA. Visite: serve l’ok del tribunale.

    CAGLIARI. Sarà necessaria l’autorizzazione del tribunale per consentire le visite nel parco archeologico di Tuvixeddu organizzate per il 24 e 25 marzo in occasione delle giornate del Fai (Fondo ambiente italiano): è stato il procuratore capo Mauro Mura a comunicarlo al sindaco Massimo Zedda in un breve incontro avvenuto ieri, cui ha preso parte anche il direttore generale del Comune Cristina Mancini. Alcune aree del colle sono state sequestrate su richiesta della procura, dopo un’inchiesta condotta dal pm Daniele Caria sfociata nel processo in corso sui presunti abusi commessi sul colle, in cui sono imputati fra gli altri l’ex sovrintendente ai beni archeologici Vincenzo Santoni e l’archeologa della sovrintendenza Donatella Salvi.

    L’archeologo esperto dei Punici Piero Bartoloni critica le scelte compiute per il parco di Tuvixeddu
    «Quelle fioriere, a cosa servono?» Durissimo il giudizio sullo stato del colle: «Da mettersi le mani nei capelli». (Mauro Lissia)

    CAGLIARI. «Lo stato attuale di Tuvixeddu? C’è da mettersi le mani nei capelli»: il giudizio non è dei soliti ecologisti accusati di voler fermare lo sviluppo, a parlare è Piero Bartoloni, archeologo di fama internazionale e massimo esperto del periodo Punico, conosciutissimo nel Sulcis per i risultati fondamentali delle sue campagne di ricerca. Non è lui che ha scavato la necropoli cagliaritana, ma ne conosce forse più di chiunque altro il valore storico e culturale.
    – Professore, i lavori sono in corso. L’amministrazione Zedda è impegnata a realizzare il parco progettato per l’area archeologica dall’amministrazione che l’ha preceduta. Che impressione ha avuto di questo sito delicatissimo trasformato in un cantiere, coi bulldozer e i muri di pietre?
    «Ho sorvolato il colle a bordo di un elicottero almeno quattro volte e ho visto bene. Dall’alto si vede una collinetta circondata da palazzi. Poi quei manufatti… Terribile, da mettersi le mani nei capelli».
    – Italia Nostra contesta il progetto del parco, sostiene che il sito verrà stravolto dai riporti di terra, dalle fioriere e dalle altre struttire inutili e dannose previsti nel progetto e in buona parte realizzate. Neppure un processo penale è bastato a salvare Tuvixeddu da questo scempio.
    «Tuvixeddu va visto come un tutt’uno, non come una tomba dopo l’altra. Non sono buchi nella terra, parliamo di un paesaggio archeologico di inestimabile valore. Sì, confermo: direi che quanto è stato realizzato finora è un pugno in un occhio. Queste fioriere, questi gradoni… a che servono?».
    – Lei conosce alla perfezione i parchi archeologici di Montessu e di Sirai, parliamo sempre di necropoli fenicio-puniche. Quei siti sono stati rispettati, non è stato costruito nulla. Perchè queste strutture così invasive su Tuvixeddu?
    «Io sono un tecnico, rispetto la politica e i politici che fanno le scelte. Ma sono mondi lontanissimi da me. Faccio l’archeologo e come archeologo dico che non bisogna snaturare la storia ed è indispensabile conservare i beni culturali, che sono anche fonte di turismo. Oggi Tuvixeddu non è un bel paesaggio e so che sono sparite alcune tombe, ho potuto vederlo coi miei occhi. Capisco il progresso ma questi beni devono essere tutelati e conservati così come sono».
    – E’ una critica rivolta alla Sovrintendenza?
    «Assolutamente. La Sovrintendenza lavora eroicamente, la collega Donatella Salvi ha fatto un lavoro di altissimo livello e si è impegnata al massimo nella conservazione del sito. Forse le norme di tutela non sono sufficienti. Non ce l’ho con chi costruisce, se lo fa all’interno della legalità. Ognuno fa il suo mestiere ma io come archeologo non posso chiudere gli occhi davanti a quello che vedo».
    – Secondo lei nell’area di Tuvixeddu sarebbe possibile scavare ancora, magari utilizzando nuove tecnologie di ricerca non invasive?
    «Perchè privarci di questa possibilità? Capita che in una tomba inesplorata si trovino corredi funebri con pezzi unici. Io sarei per uno scavo tradizionale, la Salvi ha lavorato bene ma non è detto che la ricerca sia stata completa. Non penso neppure che sia bene esplorare tutto, è giusto lasciare qualcosa a chi verrà dopo di noi, perché magari avrà a disposizione strumenti più efficaci e potrà raggiungere risultati ancora migliori».
    – Che cosa si augura, come archeologo e studioso dei Punici, per il futuro di Tuvixeddu?
    «Mi auguro che venga conservato il più possibile, è un patrimonio di valore immenso».
    – E al sindaco Zedda, che ha ereditato il problema di Tuvixeddu e del parco archeologico pubblico, che cosa si sente di consigliare?
    «Ho conosciuto il sindaco Zedda di recente e mi sembra una persona capace, una brava persona. Gli consiglio di toccare il meno possibile, perché quando non si tocca non si fanno danni».

  14. aprile 25, 2012 alle 5:00 PM

    da La Nuova Sardegna, 25 aprile 2012
    I RISARCIMENTI. Lodo arbitrale per Tuvixeddu: la decisione slitta al 2016. (Mauro Lissia)

    CAGLIARI. Slitta di quattro anni la decisione della Corte d’Appello civile di Roma sul ricorso presentato dai legali della Regione e da quelli dell’ex governatore Renato Soru con l’ex assessore all’urbanistica Gianvalerio Sanna contro il lodo parziale emesso il 22 giugno dell’anno scorso dal collegio arbitrale cui si è rivolta Nuova Iniziative Coimpresa per chiedere danni per 72 milioni legati allo stop imposto dalla Regione all’intervento immobiliare su Tuvixeddu. La corte – il giudice relatore é Anna Chiara Camusso – ha ascoltato gli interventi degli avvocati Giampiero Contu per Soru e Sanna, dell’avvocato Roberto Murroni per la Regione e Alberto Picciau per il gruppo Cualbu. Poi ha fissato l’udienza in cui si andrà alla decisione all’8 novembre del 2016 alle 11 in punto. Fino a quel giorno lontanissimo dunque resterà in bilico qualunque decisione dovesse assumere da qui in poi il collegio arbitrale, la cui scelta di affidare alla Deloitte Advisory spa la valutazione sulla fondatezza delle istanze del gruppo Cualbu e l’ammontare di un eventuale risarcimento rimarrà appesa al filo dell’incertezza. Il giudizio arbitrale andrà comunque avanti malgrado il punto interrogativo posto dai ricorsi, ma è chiaro che la conclusione definitiva della controversia sui risarcimenti a questo punto si allontana nel tempo sino a diventare quasi irrilevante. E’ possibile infatti che nel frattempo le parti in causa trovino un accordo e che la vertenza su Tuvixeddu si chiuda senza ulteriori spargimenti di timbri e di carta bollata. La vicenda è molto complessa, perché da un lato il costruttore reclama un risarcimento per il mancato guadagno sulla vendita di edifici che non ha potuto neppure realizzare, dall’altro la Regione e gli ex amministratori regionali mettono sul tavolo la sentenza emessa dal Consiglio di Stato ad aprile dell’anno scorso, una decisione che ha confermato come i vincoli per notevole interesse pubblico imposti dall’amministrazione Soru, calibrati sul piano paesaggistico regionale, fossero giustificati dai nuovi ritrovamenti archeologici e dalle norme di tutela entrate in vigore successivamente all’accordo di programma del 2000 con il Codice Urbani, una legge dello Stato. Il collegio arbitrale composto dall’ex magistrato Gianni Olla, dal docente romano Nicolò Lipari dell’università la Sapienza e dal presidente emerito della Corte Costituzionale Franco Bilé dovrà decidere quale sia l’interesse prevalente, per quanto il Consiglio di Stato nell’ormai celebre sentenza sul caso Cala Giunco, abbia chiarito come la difesa del paesaggio vada oltre qualsiasi interesse privato, compreso lo sviluppo del turismo.

  15. giugno 10, 2012 alle 9:45 am

    da La Nuova Sardegna, 10 giugno 2012
    Tuvixeddu, il lodo slitta a ottobre. Per Deloitte nessuna responsabilità del Comune sullo stop al piano immobiliare di Nuova Iniziative Coimpresa. (Mauro Lissia)

    CAGLIARI. Doveva chiudersi il 24 luglio e invece slitterà a ottobre il loro arbitrale sulla richiesta di risarcimento avanzata dalla Nuova Iniziative Coimpresa per i ritardi accumulati nella realizzazione del progetto immobiliare su Tuvixeddu a causa dei vincoli imposti dalla Regione e dalla Sovrintendenza ai Beni culturali. Il collegio aveva fissato la data per la discussione ma sono stati i legali della Regione a eccepire i tempi stretti per l’esame degli atti e alla fine sono stati concessi altri tre mesi. Nel frattempo il dibattito su Tuvixeddu si è riacceso dopo che l’amministrazione Zedda ha dovuto rimangiarsi ufficialmente l’ormai nota delibera che avrebbe riaperto sul colle punico la via del cemento, spinta dalle proteste di Italia Nostra e dello scrittore Giorgio Todde, che sulla Nuova Sardegna ha criticato quella scelta ora revocata. L’elemento nuovo è legato alla consulenza elaborata per il collegio arbitrale dalla Deloitte spa, depositata a maggio scorso, dove il Comune viene del tutto «scagionato»: a leggere i consulenti coordinati da Antonio Cattaneo la responsabilità del municipio sui ritardi è pari a zero. Un dato che non può stupire, considerato che l’amministrazione Floris si è sempre schierata al fianco dell’impresa costruttrice anche nelle controversie giudiziarie, scaricando sui cagliaritani spese di giudizio ingenti pur di difendere il piano immobiliare. Quella stagione si è conclusa: Zedda ha fatto uscire il Comune dalle cause ancora in corso davanti ai giudici amministrativi ed ora arriva la conferma da parte di Deloitte sull’estraneità dell’amministrazione comunale a un’eventuale obbligo di risarcimento. Nelle 447 pagine della relazione Deloitte parla di danno «in ipotesi» facendo riferimento alla possibilità che il collegio consideri la Regione responsabile dello stop in una percentuale che viene calcolata nel 62,5%. Questo perché il pool di periti sostiene che il blocco è dipeso «da una pluralità di fattori per lo più fortemente interdipendenti fra di loro e riconducibili a numerose cause e a diversi soggetti coinvolti». Il soggetto principale è la Regione, cui Deloitte attribuisce infatti la percentuale maggiore di «responsabilità» soprattutto nel periodo che va dal 9 agosto 2006 al 4 dicembre 2008. Nella fase due però, dal 2008 ad oggi, si affiancano all’amministrazione regionale il ministero dei Beni Culturali attraverso l’Avvocatura dello Stato e le associazioni culturali ed ecologiste. Una sorta di forza d’opposizione che alla fine vince i giudizi davanti al Consiglio di Stato e al Tar, fermando Nuova Iniziative Coimpresa e aprendo di fatto il contenzioso parallelo davanti agli arbitri. Grandi colpe vengono invece attribuite agli ecologisti («i no-tuv») dal project manager di Coimpresa, Mauro Caria, che nel sito di Urban Center scrive di «approccio integralista, protervo e chiuso al dialogo» rispetto al problema e avverte che lo stop al piano Tuvixeddu «ha fatto andare in malora un’importante azienda, i suoi lavoratori, il suo know-how e la sua capacità di distribuire lavoro». Nell’intervento Caria parla anche di «brigantaggio amministrativo».

    qui la “sparata” del project manager di Nuove Iniziative Coimpresa s.r.l. Mauro Caria: http://urbancenter.eu/?p=10840&cpage=1#comment-1850

  1. febbraio 19, 2012 alle 12:51 PM

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