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Le case mobili permanenti sul territorio non possono esser considerate strutture temporanee.


Germano reale (Anas platyrhynchos)

Germano reale (Anas platyrhynchos)

Importante pronunciamento della Corte di cassazione sulla presenza di “case mobili” all’interno dei campeggi.    Il caso concreto riguarda le 104 “case mobili” nel campeggio “Calik Blu”, sulle sponde dello Stagno del Calich, ad Alghero (SS).

“Mobili”, ma complete di sottoservizi (fogne, linee elettriche, gas) e sulle rive di una zona umida, sito di importanza comunitario (direttiva n. 92/43/CEE), area tutelata con vincolo paesaggistico e dal piano paesaggistico regionale (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.).

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, nell’ambito di un procedimento penale, ne ha chiesto il sequestro preventivo, ma sia il G.I.P. (ordinanza del 20 luglio 2012) che il Tribunale del riesame (ordinanza n. 29/2012 del 5 ottobre 2012) non l’hanno concesso in quanto l’area interessata ricade nel “piano particolareggiato di Fertilia che prevede, per la destinazione d’uso a campeggio, la realizzazione di piazzole e dei relativi impianti tecnologici”, sussistendo, inoltre, l’art. 20 della legge regionale Sardegna n. 21/2011 che non considera il posizionamento di tali strutture “attività rilevante a fini urbanistici, edilizi e paesaggistici”.

La Suprema Corte di cassazione ha capovolto l’interpretazione dei Giudici sassaresi: la necessità o meno di titolo autorizzativo trova ragion d’essere nelle concrete modalità e caratteristiche della condotta tenuta, essendo il titolo necessario nell’insediamento che ha carattere di sostanziale stabilità e si concreta in una effettiva incidenza sull’assetto del territorio.  In poche parole, se l’insediamento è stabile e ha concreta incidenza sul territorio (come quello algherese), non si può prescindere da autorizzazioni espresse, sul piano urbanistico-edilizio e sul piano paesaggistico.

Così , si dispone un rinvio al Tribunale di Sassari per una nuova valutazione in base al principio interpretativo espresso.

Secondo giurisprudenza, anche i posizionamenti di “case mobili” sono considerati interventi di “nuova costruzione”, qualora “non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee” (art. 3, comma 1°, lettera e.5, del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.), soprattutto se allacciati alle reti di urbanizzazione (fognature, elettricità, gas, ecc.) e sono soggetti in via generale al preventivo rilascio del permesso di costruire (art. 10 L del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.), nonché dell’autorizzazione paesaggistica (vds. Cass. pen., sez. III, 27 maggio 2009, n. 22054, ma anche Corte cost., 27 giugno 2008, n. 232).

Anche ad Alghero, quindi, si ritiene che giungeranno provvedimenti cautelari, sulle rive del Calich.

Gruppo d’Intervento Giuridico onlus

 

 

zona umida

zona umida

 

 

pubblicato sulla Rivista telematica di diritto ambientale Lexambiente, 7 ottobre 2013

Cass. Sez. III n. 37572 del 13 settembre 2013 (Ud. 14 mag 2013)

Pres. Mannino Est. Graziosi Ric. PM in proc. Doppiu

Urbanistica. Posizionamento stabile di case mobili o di roulotte.

Il posizionamento stabile di case mobili o di roulotte non può essere considerato circostanza neutra ai fini della disciplina urbanistica e che la necessità o meno di titolo autorizzativo trova ragion d’essere nelle concrete modalità e caratteristiche della condotta tenuta, essendo il titolo necessario nell’insediamento che ha carattere di sostanziale stabilità e si concreta in una effettiva incidenza sull’assetto del territorio.

 

Falco pescatore (Pandion haliaetus)

Falco pescatore (Pandion haliaetus)

 

Qui il testo integrale della sentenza Cass. pen., sez. III, 13 settembre 2013, n. 37572.

 

 

 

 

(foto S.D., archivio GrIG)

  1. ottobre 9, 2013 alle 5:52 PM

    A.N.S.A., 9 ottobre 2013
    CAMPEGGIO A ALGHERO, VERSO SEQUESTRO 104 ‘CASE MOBILI’. Cassazione ribalta decisione Tribunale Sassari.

    SASSARI, 9 OTT – Potrebbero finire a breve sotto sequestro le 104 «case mobili» di un campeggio algherese finito al centro di un’inchiesta della magistratura. Un pronunciamento della Cassazione, intervenuta sulla vicenda, ha detto infatti, smentendo i giudici sassaresi che avevano detto no ai sigilli richiesti dalla Procura, che le «case mobili» permanenti sul territorio non possono essere considerate strutture temporanee. I locali in questione sono quelli del campeggio Calik Blu, sulle sponde dello Stagno del Calich, ad Alghero. «Mobili», ma complete di sottoservizi (fogne, linee elettriche, gas) e sulle rive di una zona umida, sito di importanza comunitario, area tutelata con vincolo paesaggistico e dal piano paesaggistico regionale. La Procura di Sassari, nell’ambito di un procedimento penale, ne aveva chiesto il sequestro preventivo, ma sia il Gip (ordinanza del 20 luglio 2012) che il Tribunale del Riesame (ordinanza n. 29/2012 del 5 ottobre 2012) non l’avevano concesso in quanto l’area interessata ricade nel «piano particolareggiato di Fertilia che prevede, per la destinazione d’uso a campeggio, la realizzazione di piazzole e dei relativi impianti tecnologici», sussistendo, inoltre, l’articolo 20 della legge regionale Sardegna 21/2011 che non considera il posizionamento di tali strutture «attività rilevante a fini urbanistici, edilizi e paesaggistici». La Suprema Corte ha capovolto l’interpretazione dei giudici sassaresi, dicendo che se l’insediamento è stabile e ha concreta incidenza sul territorio (come quello algherese), non si può prescindere da autorizzazioni espresse, sul piano urbanistico-edilizio e sul piano paesaggistico. La Cassazione ha disposto inoltre un rinvio al Tribunale di Sassari per una nuova valutazione in base al principio interpretativo espresso.

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    da L’Unione Sarda on line, 9 ottobre 2013
    Alghero, campeggio verso il sequestro. Cassazione: le case mobili sono abusive: http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca_sardegna/2013/10/09/alghero_campeggio_verso_il_sequestro_cassazione_le_case_mobili_sono_abusive-6-334038.html

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    da La Nuova Sardegna on line, 9 ottobre 2013
    Alghero, dopo la Cassazione: 104 case mobili al Calik a rischio sequestro.
    La sentenza della Cassazione ribalta il pronunciamento del Tribunale di Sassari: le 104 case mobili del Calik potrebbero finire sotto sequestro in quanto “non possono essere considerate strutture temporane”: http://lanuovasardegna.gelocal.it/sassari/cronaca/2013/10/09/news/alghero-dopo-la-cassazione-104-case-mobili-al-calik-a-rischio-sequestro-1.7892196

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    da Sardinia Post, 9 ottobre 2013
    Alghero, “Le ‘case mobili’ del Calik non sono temporanee”. Si va verso il sequestro: http://www.sardiniapost.it/cronaca/le-104-case-mobili-del-campeggio-calik-blu-alghero-verso-il-sequestro/

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    Alguer, 9 ottobre 2013
    Potrebbero finire a breve sotto sequestro le 104 “case mobili” del campeggio Calik blu di Alghero, alle porte di Fertilia. La cassazione rispedisce il fascicolo in Procura con una nuova interpretazione
    “Calik Blu”, Cassazione: case abusive: http://notizie.alguer.it/n?id=63161

  2. fabio
    ottobre 9, 2013 alle 7:13 PM

    Aggiungerei che sono anche sulla sponda di una zps… e quello che meno mi piace è che prima le mettono poi chiedono i permessi (ora negati).

  3. Shardana
    ottobre 10, 2013 alle 12:16 PM

    104 case mobili,Un paese……

  4. ottobre 10, 2013 alle 3:01 PM

    da La Nuova Sardegna, 10 ottobre 2013
    PAESAGGIO » L’INDAGINE SUL CALIK BLU. Case mobili, la Cassazione rinvia le carte al Tribunale. L’anno scorso il gip negò alla Procura il sequestro preventivo delle 104 strutture. Gli ambientalisti del Gruppo d’intervento giuridico: «È un insediamento stabile». (Andrea Massidda) (http://lanuovasardegna.gelocal.it/alghero/cronaca/2013/10/10/news/case-mobili-la-cassazione-rinvia-le-carte-al-tribunale-1.7900517)

    ALGHERO. Il tribunale di Sassari dovrà valutare di nuovo se le cosiddette case mobili allestite nel campeggio Calik Blu, alle porte di Fertilia, possono essere oggetto o no di sequestro penale. La Procura, infatti, ipotizza che in quello stesso insediamento turistico in area protetta sia di fatto nata una lottizzazione abusiva. A rinviare la questione al giudice ordinario per una più attenta considerazione della vicenda è stata nei giorni scorsi la Corte di Cassazione, che attraverso un pronunciamento destinato a far molto discutere, ha accolto il ricorso dei sostituti procuratori Roberto Saieva e Giovanni Porcheddu, ai quali nel 2012 era stato negato, prima dal gip e poi dal tribunale del Riesame, il provvedimento cautelare. Esattamente dodici mesi fa, i giudici del Riesame avevano infatti accolto la tesi della difesa degli amministratori del camping, Maria Gavina Doppiu, che si sono succeduti nella gestione dell’attività ricettiva. Il loro avvocato Agostinangelo Marras già da allora aveva sottolineato come i due avessero una regolare autorizzazione e che le casette fossero state installate soltanto dopo la concessione edilizia rilasciata il 21 giugno 2010 dal Comune di Alghero. Autorizzazione che contemplava l’ampliamento del numero di piazzole (in tutto, ce ne sono 600) e la realizzazione di viabilità interna. E questo anche perché il Piano particolareggiato di Fertilia prevede espressamente, in quella zona, una struttura ricettiva. Tuttavia, secondo le indagini della Forestale, quelle case mobili, in realtà, mobili non lo sono affatto, perché non hanno le necessarie caratteristiche di precarietà, ma al contrario sono assicurate al suolo con blocchi in cemento e allacciate a reti di servizio non rimovibili in ogni momento. Secondo Stefano Deliperi, dell’associazione ambientalista Gruppo d’intervento giuridico, «la Suprema Corte ha capovolto l’interpretazione dei giudici sassaresi», evidenziando che «se l’insediamento è stabile e ha concreta incidenza sul territorio non si può prescindere da autorizzazioni espresse, sul piano urbanistico-edilizio e sul Piano paesaggistico». Da parte sua, l’avvocato Marras prende atto del pronuciamento della Cassazione e ribaqdisce che i suoi assistiti hanno sempre avuto tutte le carte in regola per allestire le mobil house.

  5. Juri
    ottobre 10, 2013 alle 10:37 PM

    I giudici di Sassari pare proprio che si fossero fatti sfuggire la costante e inequivocabile giurisprudenza della Cassazione in merito alla definizione di struttura temporanea o permanente, guadagnandosi una bella tirata d’orecchi giuridica…

  6. ottobre 31, 2013 alle 11:28 am

    da La Nuova Sardegna, 31 ottobre 2013
    La Forestale “sigilla” 104 case mobili. Dopo il pronunciamento della Cassazione, il Riesame ha disposto il sequestro preventivo. La Procura: lottizzazioni abusive. (Nadia Cossu)

    ALGHERO. Dopo un lungo e “tormentato” iter giudiziario, ieri mattina alle 10 la sezione di polizia giudiziaria del corpo forestale regionale ha sequestrato le 104 case mobili del camping Calik Blu di Alghero. La Procura aveva chiesto il sequestro ritenendo che quelle all’interno della struttura fossero lottizzazioni abusive ma un anno fa sia il gip che il tribunale del Riesame avevano rigettato l’istanza. In particolare, i giudici del Riesame avevano accolto la tesi della difesa degli amministratori del camping. L’avvocato Agostinangelo Marras aveva sottolineato come i gestori avessero una regolare autorizzazione e che le casette mobili fossero state installate solo dopo la concessione edilizia rilasciata dal Comune di Alghero, il 21 giugno 2010, che contemplava l’ampliamento del numero di piazzole (in tutto, ce ne sono 600) e la realizzazione di viabilità interna. E questo anche perché il piano particolareggiato di Fertilia prevede espressamente, in quella zona, una struttura ricettiva. Dopo il deposito delle motivazioni, il procuratore Roberto Saieva e il sostituto Giovanni Porcheddu avevano impugnato la decisione alla Corte di Cassazione sostenendo che le 104 case mobili in realtà non fossero amovibili, considerato che erano dotate di allacci ai servizi di difficile interruzione immediata, e rappresentavano un intervento edilizio vietato in area a tutela assoluta qual è quella del Parco di Porto Conte. Tesi supportata dalle indagini del Corpo forestale. In sintesi quelle case non erano “precarie” ma anzi assicurate al suolo «con blocchi in cemento, quindi aventi un collegamento di natura permanente con il terreno nonché allacciate a reti di servizio non rimovibili in ogni momento». La Cassazione è intervenuta sulla vicenda lo scorso 9 ottobre dicendo sostanzialmente che le «case mobili» permanenti sul territorio non possono essere considerate strutture temporanee. I locali in questione sono praticamente sulle sponde dello stagno del Calik. Mobili ma complete di sottoservizi (fogne, linee elettriche, gas) e sulle rive di una zona umida, sito di importanza comunitario, area tutelata con vincolo paesaggistico e dal piano paesaggistico regionale. Per questo la Procura di Sassari ne aveva chiesto il sequestro preventivo (negato da gip e Riesame).La Suprema Corte ha capovolto l’interpretazione dei giudici sassaresi, dicendo che se l’insediamento è stabile e ha concreta incidenza sul territorio non si può prescindere da autorizzazioni espresse, sul piano urbanistico-edilizio e sul piano paesaggistico. Per questo aveva disposto un rinvio al Tribunale di Sassari per una nuova valutazione. Ieri il Riesame ha emesso una nuova ordinanza e ha ordinato il sequestro delle 104 case mobili.

  7. ottobre 31, 2013 alle 8:16 PM

    dal blog di Salviamo il Paesaggio, Difendiamo i Territori, 29 ottobre 2013
    Il DL del Fare apre all’abusivismo edilizio? Il caso delle case mobili: http://www.salviamoilpaesaggio.it/blog/2013/10/il-dl-del-fare-apre-allabusivismo-edilizio-il-caso-delle-case-mobili/

  8. Romano
    marzo 16, 2014 alle 6:51 PM

    Impossibile fare turismo ed attività in questo paese
    Spero che questi geni che bloccano ogni forma di imprenditorialità e di tentativi di crescita e sviluppo di encomia reale… presto perderanno i propri diritti ed i loro stipendi verranno dati in base alle loro capacità intellettive e quindi che presto andranno a cercare l elemosina

    • marzo 16, 2014 alle 7:00 PM

      le capacità intellettive da prendere in considerazione in questo caso sono quelle degli imprenditori che dovrebbero rispettare la legge nelle loro iniziative private.
      Il rispetto delle normative ambientali e urbanistiche non è un optional e chi non lo comprende fa bene a cambiare mestiere.

  9. Shardana
    marzo 17, 2014 alle 12:53 PM

    Concordo perfettamente Grig,peccato che il più delle volte la legge sia al servizio del potere e il potere non rispetta ne le norme urbanistiche ne quella ambientali.

  10. Stefano
    giugno 6, 2014 alle 8:23 PM

    Buonasera Grig
    vi chiedo una vostra opinione in merito a quanto fatto dal governo nei giorni scorsi …e cioè la modifica del TU 380 sulle case mobili, che <<posizionate, con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti, non necessitano del permesso di costruire.» Questa oggi è legge .
    Visto che giustamente scrivete che "l'imprenditore dovrebbe rispettare la legge nelle proprie iniziative private" , senza entrare in merito nelle vostre opinioni sulla legge, ripeto visto che dite che le leggi dovrebbero essere rispettate, vorrei sapere se oggi un imprenditore rispetta la legge se posiziona le case mobili all'interno di un campeggio.
    Grazie infinite per la vostra attenzione e resto in attesa di una vostra cordiale risposta
    Stefano

  11. giugno 25, 2014 alle 2:52 PM

    cambia la legge, cambia il provvedimento giudiziario.

    da La Nuova Sardegna, 24 giugno 2014
    Quelle casette sono mobili: tolti i sigilli al Calik Blu.
    Nuovo capitolo nella inchiesta sul presunto abuso edilizio nel campeggio Il giudice ha condiviso l’interpretazione della difesa sulla più recente normativa: http://lanuovasardegna.gelocal.it/alghero/cronaca/2014/06/24/news/quelle-casette-sono-mobili-tolti-i-sigilli-al-calik-blu-1.9483730

  12. dicembre 7, 2016 alle 2:44 PM

    dalla Rivista telematica di diritto ambientale Lexambiente, 6 dicembre 2016
    TAR Marche, Sez. I, n. 608 del 2 novembre 2016
    Urbanistica.Opere precarie e temporanee.

    Non è rilevante la modalità con la quale un manufatto è infisso al suolo al fine di stabilire se si è in presenza di opere precarie e temporanee (le quali non abbisognano quindi del titolo edilizio) o, al contrario, di stabili trasformazioni del territorio. Ciò che rileva è l’uso oggettivo del manufatto che il proprietario o l’autore dell’intervento abbiamo posto in essere dopo la sua realizzazione. A voler diversamente opinare si darebbe la possibilità indiscriminata di eludere gli indici edificatori previsti dal PRG, e ciò mediante la posa in opera di casette prefabbricate, container, roulottes, camper, etc., ossia di opere che non sono ancorate al suolo nello stesso modo degli edifici tradizionali ma che, opportunamente collocate ed eventualmente nel tempo “rinforzate”, finiscono per assolvere alle medesime finalità (se non residenziali, certamente accessorie alla residenza – magazzini, garages, legnaie, etc.): http://www.lexambiente.com/materie/urbanistica/88-giurisprudenza-amministrativa-tar88/12492-urbanistica-opere-precarie-e-temporanee.html

  13. Carlo Forte
    dicembre 7, 2016 alle 3:44 PM

    Quindi ?

  1. ottobre 28, 2013 alle 9:55 am
  2. ottobre 28, 2013 alle 10:00 am
  3. Maggio 14, 2014 alle 5:38 PM
  4. Maggio 29, 2014 alle 9:07 am

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