Stravolgimento del piano paesaggistico regionale: la Giunta Pigliaru vuole andare davanti al T.A.R. Sardegna.


Domus de Maria, Capo Spartivento

Domus de Maria, Capo Spartivento

E’ stata notificata la richiesta di trasposizione davanti al T.A.R. Sardegna del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica effettuato (febbraio 2014) dal Gruppo d’Intervento Giuridico onlus avverso lo stravolgimento del piano paesaggistico regionale da parte della precedente Amministrazione Cappellacci.

In buona sostanza, la nuova Giunta Pigliaru chiede che il ricorso venga riassunto (art. 10, comma 1°, del D.P.R. n. 1199/1971 e s.m.i.) davanti al T.A.R. Sardegna.

Lo dobbiamo fare entro 60 giorni dalla richiesta.   Ci costerà in termini economici, ma naturalmente lo faremo.

Infatti, il primo positivo atto della Giunta Pigliaru, l’annullamento in via di autotutela, con la deliberazione Giunta regionale n. 10/20 del 28 marzo 2014, della deliberazione n. 6/18 del 14 febbraio 2014 di approvazione definitiva dello stravolgimento del P.P.R., non è sufficiente per tutelare efficacemente coste e paesaggio, perché la deliberazione  Giunta regionale n. 45/2 del 25 ottobre 2013 di prima adozione è parzialmente produttiva di effetti.

Alghero, Capo Caccia

Alghero, Capo Caccia

L’abbiamo detto e argomentato in sede di “osservazioni” all’adottato atto di stravolgimento del P.P.R. (21 novembre 2013), l’ha autorevolmente confermato il ricorso statale n. 1/2014 per conflitto di attribuzione (art. 127 cost.) davanti alla Corte costituzionale, l’abbiamo nuovamente sostenuto con la richiesta di annullamento/revoca in via di autotutela alla nuova Giunta Pigliaru (15 marzo 2014), l’abbiamo ampiamente motivato nel corso dell’incontro (10 aprile 2014) con  l’Assessore degli EE.LL., Finanze, Urbanistica della Regione autonoma della Sardegna Cristiano Erriu e i suoi collaboratori.

Finora non è stato dato ascolto.  Contraddittoriamente.

Opereremo, quindi, la trasposizione del ricorso davanti al T.A.R. Sardegna, nei termini di legge, grazie al prezioso apporto dell’avv. Carlo Augusto Melis Costa.

Chi volesse fornire il suo sostegno per questa azione legale per la tutela del nostro ambiente e del nostro paesaggio può effettuare un versamento/bonifico sul conto corrente postale n. 22639090, intestato a “associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico“, il relativo codice IBAN è IT39 G076 0104 8000 0002 2639 090.

Gruppo d’Intervento Giuridico onlus

 

 

Cabras, penisola del Sinis

Cabras, penisola del Sinis

 

questi i fondamentali motivi di ricorso:

* al contrario di quanto fatto dalla Regione, le procedure di co-pianificazione Ministero per i Beni e Attività Culturali – Regione autonoma della Sardegna sono necessarie per legge (artt. 143 e 156 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i., protocollo d’intesa Ministero B.A.C-Regione del 19 febbraio 2007, disciplinare tecnico dell’1 marzo 2013) e giurisprudenza;

* sui “beni paesaggistici”, il “nocciolo” della pianificazione del paesaggio, contrariamente a quanto sostenuto ancora dalla Regione, essa non ha “competenza primaria”.   Tutt’altro, rientrano nella materia tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali” di competenza esclusiva statale (art. 117, comma 2°, lettera s, cost.), dove norme di riforma sostanziale come il Codice dei beni culturali e del paesaggio costituiscono “limite” anche per le competenze primarie regionali, come riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale costante (Corte cost. n. 238/2013, 101/2010, 164/2009, 367/2007, n. 51/2006, n. 108/2005).     I “beni paesaggistici” sono indicati specificamente dall’art. 134 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i. (Codice dei beni culturali e del paesaggio):

a) gli immobili e le aree tutelate con vincolo paesaggistico derivante da singolo provvedimento di individuazione (artt. 136 e ss. del Codice);

b) le aree tutelate con vincolo paesaggistico ex lege, come le fasce costiere dei mt. 300 dalla battigia marina, i boschi, le fasce spondali dei corsi d’acqua pubblici, ecc. (art. 142 del Codice);

c) gli immobili e le aree individuati e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici (artt. 143 e 156 del Codice);

Cagliari, Tuvixeddu, area archeologica

Cagliari, Tuvixeddu, area archeologica

*  i fiumi e i torrenti “che la Regione abbia ritenuto in tutto o in parte, irrilevanti ai fini paesaggisticinon sono inclusi, con le relative sponde, fra i beni paesaggistici (art. 11, comma 4°, delle norme tecniche di attuazione) in palese contrasto con l’art. 142, comma 1°, lettera c, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i. che tutela i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.   Il Ministero per i Beni e Attività Culturali potrebbe, però, confermarne “con provvedimento motivato” l’importanza paesaggistica;

* “negli ambiti di paesaggio, in qualunque articolazione del territorio disciplinata dal PPR, sono ammessi” interventi edilizi e ristrutturazioni con aumenti di volumetrie fino al 15% (art. 12, comma 1°, lettere b, c, delle norme tecniche di attuazione);

* gli accordi Regione – Comune (art. 5, comma 1°, lettera c, delle norme tecniche di attuazione) possono prevedere anche nelle aree tutelate per legge (art. 15, comma 1°, lettera f, delle norme tecniche di attuazione), nei beni paesaggistici, “nuove strutture residenziali e ricettive connesse ai campi da golf in base alla legge per il golf (legge regionale n. 19/2011), a giudizio davanti alla Corte costituzionale proprio per le gravi violazioni delle competenze statali costituzionalmente garantite in tema di tutela del paesaggio e dell’ambiente (art. 117, comma 2°, lettera s, cost.);

foresta mediterranea

foresta mediterranea

* in via transitoria, fino all’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al P.P.S. (art. 69, comma 1°, lettera e, delle norme tecniche di attuazione), sono realizzabili “gli interventi previsti dal capo I della L.R. n. 4/2009 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto dei limiti di validità temporale della legge”, cioè gli interventi edilizi di quel c.d. piano per l’edilizia anch’esso in parte (legge regionale n. 21/2011) a giudizio davanti alla Corte costituzionale;

* sempre in via transitoria (art. 69, comma 3°, lettera c, delle norme tecniche di attuazione), si applicano gli strumenti urbanistici attuativi conseguenti agli accordi Regione – Comune (art. 5, comma 1°, lettera c, delle norme tecniche di attuazione);

* ancora in via transitoria (art. 69, commi 6° e 7°, delle norme tecniche di attuazione), possono essere resuscitati i progetti edilizi zombie nei Comuni dotati di P.U.C. approvati in base ai vecchi e illegittimi piani territoriali paesistici, se rientranti in “piani attuativi legittimamente adottati prima dell’approvazione del PPR” (previe verifiche delle volumetrie disponibili), e “gli interventi previsti dagli strumenti attuativi già approvati e convenzionati” con opere di urbanizzazione legittimamente avviate nei Comuni non dotati di P.U.C.     Tanto per capirci, i progetti edilizi come quello previsto a Cala Giunco (Villasimius) dal Gruppo Immobiliareuropea s.p.a. o quello della Lega delle Cooperative nella baia di Piscinnì (Domus de Maria);

Domus de Maria, Torre costiera di Piscinnì

Domus de Maria, Torre costiera di Piscinnì

* permangono, sempre in via transitoria (art. 69, comma 9°, delle norme tecniche di attuazione), le possibilità di ampliamenti volumetrici fino al 25% delle strutture ricettive anche nella fascia costiera dei mt. 300 dalla battigia;

* previo accordo Regione – Comune (art. 5, comma 1°, lettera c, delle norme tecniche di attuazione), possono essere realizzati interventi di ristrutturazione e completamento degli insediamenti edilizi anche entro la fascia costiera dei mt. 300 dalla battigia, con indubbio effetto eversivo delle norme di tutela e della pianificazione paesaggistica (art. 72 delle norme tecniche di attuazione).

Bisogna tener ben presente che le disposizioni del piano stravolto si applicano fin dal momento della pubblicazione sul B.U.R.A.S. dell’adozione riguardo la disciplina di salvaguardia (art. 87, comma 2°, delle norme tecniche di attuazione e art. 12, comma 3°, del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.), non potendo esser applicate norme di tutela in contrasto con quelle in esso contenute, così come i repertori dei beni paesaggistici, dei contesti identitari, degli alberi monumentali e delle grotte.   In queste parti il P.P.R. è da subito modificato e sostituito.

 

La Nuova Sardegna, 25 aprile 2014

La Nuova Sardegna, 25 aprile 2014

 

(foto S.D., archivio GrIG)

  1. Occhio nudo
    aprile 25, 2014 alle 4:39 PM

    Come inizio non c’è male.

  2. Riccardo Pusceddu
    aprile 25, 2014 alle 10:56 PM

    grazie ancora al Gruppo e a Stefano Deliperi. Ma perché non si fa una delibera che dica che in Sardegna si possa costruire solo dove si e’ gia costruito e da nessun’altra parte altrove?

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